Mutazione anagrafica del cittadino sottoposto a misure di sicurezza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPer quanto riguarda un minore straniero (extracomunitario) nato in Italia da genitori extracomunitari la normativa vigente prevede che per l'iscrizione anagrafica non vi è più l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno infatti il minore viene iscritto anagraficamente nel Comune di residenza della madre. Tuttavia vorrei capire come orientarsi nel caso in cui, una volta effettuata l'iscrizione anagrafica, la famiglia richiede un cambio di residenza nello stesso comune o altro comune se è obbligatorio che anche il minore abbia un permesso di soggiorno proprio o segue comunque la madre pur essendo sprovvisto di titolo di soggiorno in Italia.
Il minore straniero nato in Italia da genitori regolarmente soggiornanti e residenti viene iscritto in anagrafe per nascita analogamente ai minori italiani: è un atto dovuto e obbligatorio e l'iscrizione viene effettuata d'ufficio senza accertamenti.
Lo prevede espressamente la Circolare del Ministero dell’Interno 12 luglio 2004, n. 32 che recepisce il parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/2003 del 4 febbraio 2004 nel quale si chiarisce anche che il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante era iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età.
Pertanto, nelle more della richiesta di permesso per il minore, non vi sono dubbi che il figlio dello straniero regolarmente soggiornante e residente possa essere iscritto automaticamente per nascita, se avvenuta in Italia.
Un altro aspetto di carattere generale che dobbiamo sempre tenere presente è che il minore straniero non può essere espulso.
L'articolo 19, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indica infatti che: "non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi".
Ricordo che non esiste una norma che stabilisca espressamente entro quando (ed eventualmente con quali conseguenze in caso di mancata ottemperanza) debba essere esibito all’ufficiale d’anagrafe il permesso di soggiorno ed il passaporto rilasciato dal Paese straniero di cittadinanza.
Un altro principio da tenere sempre presente è che i minori seguono sempre la condizione dei genitori e che godono degli stessi diritti dei genitori.
Fatte queste dovute premesse ritengo che la mutazione di residenza del minore straniero privo del permesso di soggiorno ma nato in Italia da genitori regolarmente soggiornanti sia assolutamente lecito.
5 luglio 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2201, sintomo n. 2229
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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Risposta di Andrea Dallatomasina
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Risposta del Dott.ssa Palmieri Liliana
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