La commissione di reati nell’ambito dell’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiE’ obbligatoria dal 1.1.2014 la riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita [art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013]. In assenza di previsione tariffaria e di disciplina regolamentare si chiede se l'istituzione della previsione debba avere efficacia retroattiva dal 2014 o se si possa, come auspicabile, attuare a partire dall'anno corrente. Si chiede altresì a quanti metri di distanza dal punto di raccolta occorra far riferimento per l'attuazione della disciplina.
La riduzione è espressamente prevista da norma di legge statale (e antecedentemente dalla giurisprudenza di Cassazione) per cui la sua applicazione non può essere rimessa alla discrezionalità comunale. L’applicazione di tale disposizione dovrà pertanto retroagire.
Nella graduazione della riduzione, la discrezionalità del Comune è massima, con il solo limite della ragionevolezza. Non c’è alcuna indicazione quanto ai metri di distanza. Pertanto, non è possibile fornire un’indicazione come quella richiesta in quesito: mai come in questo caso viene in rilievo la peculiarità del luogo di specie e la distanza, inevitabilmente, dovrà essere valutata congiuntamente all’agevolezza nel raggiungimento del punto di raccolta.
5 luglio 2022 Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1396, sintomo n. 1483
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Italia domani piano nazionale ripresa e resilienza – 8 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Decreto 7 aprile 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: