Ok Cdm a dlgs proposti da Orlando che recepiscono direttive UE lavoro trasparente ed equilibrio vita-lavoro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 22 giugno 2022
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUn agente di polizia locale assunto con contratto part-time indeterminato a 18 ore settimanali verticali da più di 3 anni, essendo vincitore di altro concorso di polizia locale in altro comune sempre part-time a 18 ore settimanali, prossimo ad essere convocato per la sottoscrizione del contratto, si chiede se vi siano cause ostative a lavorare in due comuni diversi con contratto part-time a 18 ore su entrambi o se sia consentito.
L'art. 92, comma 1, del vigente d.lgs. n.267/2000, T.U.O.EE.LL., prevede, per i soli enti locali, la possibilità di poter instaurare due rapporti di lavoro a tempo parziale in altri comuni, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza:
“1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”.
Al riguardo, anche ARAN, nel parere CFL 136, alla cui attenta lettura si rimanda, pare confermare tale possibilità.
Deve comunque trattarsi di forme di part time tra di loro compatibili, pertanto il secondo comune dovrà adattare il "suo" part time a quello del primo comune, rendendolo compatibile.
In conclusione, si ritiene che il cumulo di impieghi prospettato nel quesito sia possibile, sempre previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
30 giugno 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4565, sintomo n. 4676
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 22 giugno 2022
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 31 marzo 2022
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 4 aprile 2022
ARAN – Orientamento Applicativo – Funzioni Locali – del 7 febbraio 202 - CFL148
Ispettorato nazionale del lavoro – Nota 11 gennaio 2022, n. 29
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