Finanziamento spese conseguenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, riguardanti il mantenimento di minori

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
05 Luglio 2022

L'ente deve sostenere le spese per l'affidamento di minori a seguito di provvedimento del tribunale. Avevo letto una sentenza della Corte dei Conti che equiparava queste spese alle SPESE NON RIPETITIVE. Posso finanziarle anche questo anno (già fatto per l'esercizio precedente) con l'Avanzo Libero?

Risposta

Gli oneri, disposti da parte della autorità giudiziaria a carico del comune, per il mantenimento di minori (in casa famiglia o nelle comunità o nei centri per minori) sono riconducibili tra le spese aventi carattere "non permanente" che l'articolo 187, comma 2, lettera d) del testo unico consente di coprire con la quota libera dell’avanzo di amministrazione: in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti (Sez. Controllo Lazio, n. 83/2019; Sez. Lombardia, n. 367/2019).

La continuità temporale con l’esercizio dell’anno precedente evidenziata nel quesito non fa venir meno il carattere di “non ricorrente” che è proprio della spesa in questione; pertanto alla domanda come sopra posta si ritiene di dover dare una risposta positiva.

30 giugno 2022             Ennio Braccioni

 

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