Correttezza scelta gestione del personale scindendo l'aspetto contabile da quello amministrativo

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Luglio 2022

Chi deve svolgere la funzione di presidente della delegazione trattante? Nel nostro Comune il Segretario Comunale, verbalmente, si è rifiutato. Io sono stata nominata dal Sindaco posizione organizzativa del settore Affari Generali. Un'altra cosa che non mi convince è il fatto che nel nostro Comune la gestione del personale è stata scissa in due settori: l'aspetto contabile da quello amministrativo, con disservizi che ne conseguono. E’ corretta questa scissione?  

Risposta

L’organizzazione degli uffici è prerogativa della giunta comunale che provvede in base alle esigenze di funzionamento ed al programma amministrativo da realizzare, non sussistendo regole generali ed universali per tutti gli enti. Così come è la giunta che delibera la composizione di parte pubblica della delegazione trattante, le cui responsabilità sono remunerate in base al sistema di pesatura e di graduazione delle responsabilità nell’ambito dell’ente o in base ai criteri di maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale, qualora assegnata a quest’ultimo (v. art. dell’art. 101, co. 2, CCNL dirigenza e segretari comunali 2018 ai sensi del quale l’incarico di RPCT del segretario comunale e provinciale “è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti i salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”).

La giurisprudenza (v. es multis, Tar Calabria sentenza n. 2185 del 24 dicembre 2018) ha da tempo precisato che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive, sulla base di atti di macro-organizzazione, espressione delle scelte discrezionali dell’amministrazione in tema di pubblico impiego, la cui competenza rientra certamente negli organi di governo (specialmente nella giunta ex art. 48 TUEL) e non anche in quella della dirigenza.

Gli atti di macro – organizzazione (categoria enucleabile dall’art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165) sono provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio della propria prerogativa di disciplinare, con atti autoritativi, l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici, la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210).

Detti atti sono in grado di incidere sul rapporto di lavoro del singolo pubblico dipendente; in tal caso, la situazione soggettiva del privato è di interesse legittimo e la relativa controversia spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28 febbraio 2019, n. 6040; Sez. Unite, 4 luglio 2018, n. 17353; Sez. Unite, 31 maggio 2016, n. 11387; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6645; V, 30 ottobre 2017, n. 4988; VI, 3 aprile 2018, n. 2034; VI, 16 febbraio 2018, n. 997);

Dunque, i predetti atti possono essere oggetto di impugnazione solo ove la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la non conformità a legge degli atti di macro – organizzazione e solo in via derivata gli atti di conferimento dell’incarico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33212; Sez. Unite, 27 febbraio 2017, n. 4881).

30 giugno 2022             Eugenio De Carlo

 

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