Buono pasto dipendente in convenzione

Risposta del Dott. Giuseppe Gaeta

Quesiti
di Gaeta Giuseppe
02 Luglio 2022

Nel caso un dipendente svolga lavoro in Convenzione ex art. 14, se la mattina lavora nel Comune A e il pomeriggio nel Comune B, potrebbe aver diritto ai Buoni pasto come per i dipendenti che svolgono attività lavorativa mattina e pomeriggio nello stesso Ente?

Risposta

La risposta è positiva.

A sostegno di tale tesi è necessaria la lettura coordinata degli artt. 45, commi 1 e 2, e 46, comma 2, del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.09.2000 e dell’art. 26 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

Infatti, l’art. 45 del CCNL 14.09.2000 stabilisce che:

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.”

L’art. 46 del CCNL 14.09.2000 dispone che:

2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.

L’art. 26 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, testualmente recita:

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006.

2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.

Pertanto, fermo restando il diritto alla pausa in caso di prestazioni di lavoro giornaliere di durata superiore alle 6 ore (art. 26, comma 1), le condizioni necessarie per la corresponsione del buono pasto sono:

  1. Attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
  2. Prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore;
  3. Pausa tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana dell’attività lavorativa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.

Si suggerisce, infine di disciplinare, i termini (modalità e limiti) di erogazione dei buoni pasto al dipendente interessato e la ripartizione della spesa tra gli Enti, anche attraverso la modifica della convenzione stipulata ex art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004.

28 giugno 2022             Giuseppe Gaeta

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4556, sintomo n. 4667

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