Iscrizione anagrafica di cittadina slovacca volontaria del progetto di "Servizio Civile Universale"

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Giugno 2022

Iscrizione anagrafica cittadino comunitario (D.Lgs 30/2007) - Il locale Comitato della Croce Rossa ci trasmette richiesta di iscrizione anagrafica di cittadina slovacca volontaria del progetto di "Servizio Civile Universale". Tale condizione può essere equiparata ad un lavoro o è necessario che la cittadina produca la documentazione prevista al punto 2 dell'Allegato B della dichiarazione di residenza?

 

Risposta

La normativa è molto chiara in proposito: l’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, al comma 1 lettera a) dispone che il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato.

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 8 agosto 2007, all’oggetto Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea” riporta L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti: in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.”

Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, all’oggettoIstituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, all’articolo 16 comma 1 viene riportato “Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”.

Ora la cittadina slovacca in questione non può essere considerata una lavoratrice subordinata (quindi rientrante nel comma 1 lettera a), ma il contratto stipulato potrà essere considerato valido per valutare le risorse economiche sufficienti.

Per quanto riguarda la copertura dei rischi sanitari questa dovrebbe, come previsto dall’articolo 17 comma 6 del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, essere fornita dal servizio sanitario nazionale per il periodo di validità del contratto.

Quindi se verrà dimostrato documentalmente tale requisito si può precedere all’iscrizione anagrafica ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

24 giugno 2022             Andrea Dallatomasina

 

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