Procedura affidamento fornitura

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
29 Giugno 2022

Nell’ente dove lavoro da poco tempo viene attuata la seguente procedura: - affidamento diretto ad una Ditta di una fornitura di un prodotto per l’importo imponibile di € 8.000,00 per l’anno 2021 con acquisizione di smart cig per 8.000,00. – L’anno successivo 2022 affidamento diretto alla medesima Ditta della medesima fornitura per l’importo imponibile di € 7.000,00 con modifica (in aumento, quindi di € 7.000,00) dello stesso Smart GIG acquisito nell’anno 2021. - E così via fino a raggiungere l’importo di € 40.000,00. A mio modesto parere è sbagliata anche soltanto ai fini della rotazione degli affidamenti seppure restando sotto alla soglia di € 40.000,00. Si chiede cortesemente se questa procedura è corretta e, in caso contrario, quale è la procedura corretta.

Risposta

L’affidamento deve essere unitariamente inteso per l’importo sotto soglia al netto dell’iva secondo la stima di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, per cui successivi affidamenti sono da considerarsi autonomi e distinti, salvo che nell’affidamento iniziale non siano previsti opzioni e rinnovi atteso che il comma 4 del citato articolo dispone che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, tenendo conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Si legge nelle linee guida ANAC n. 4 par. 2.1.:  il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

Dunque, o l’affidamento nasce già pluriennale nella soglia di che trattasi o l’affidamento prevede opzioni e rinnovi nel rispetto del limite di soglia, altrimenti si è in presenza di distinti affidamenti diretti che non rispettano il principio di rotazione.

23 giugno 2022             Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2319, sintomo n. 2246

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