Pubblicazioni di matrimonio e mancanza o errata indicazione della residenza

Risposta del Dott. Alessandro Corucci

Quesiti
di Corucci Alessandro
28 Giugno 2022

Un quesito in merito agli elementi necessari di un nulla osta al matrimonio e dell'esatta indicazione del luogo di residenza della nubenda.

Una cittadina straniera intende contrarre matrimonio con cittadino italiano. Entrambi sono residenti nel mio Comune. Lei produce nulla osta al matrimonio con indicati i suoi dati anagrafici corretti ma il luogo di residenza indicato è errato, ovvero  indicata la sua città natale straniera anziché il luogo di residenza in Italia. Dopo contatti con il Consolato lo stesso informa che la Signora non ha mai provveduto ad aggiornare la sua anagrafica con l'esatto luogo di residenza in Italia, ed ha sempre mantenuto la sola residenza all'estero. Come gestire la situazione? E' possibile procedere a pubblicazione nonostante il luogo di residenza errato dichiarato nel nulla osta ? Quali sono gli elementi necessari e indispensabili in un nulla osta art.116 c.c.? 

Risposta

Si forniscono i seguenti elementi di risposta

Il massimario dell’ufficiale dello stato civile riporta testualmente:

“Il nulla osta previsto dall’art. 116 del codice civile (che può essere rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia - o dall’autorità consolare di quel paese presente in un paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica - ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza) deve essere obbligatoriamente presentato dallo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia in alternativa al certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che vi hanno aderito). Tale documentazione è assolutamente indispensabile e si può prescinderne solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come, ad esempio, per gli Stati Uniti d’America, la legge n. 1195 del 13/10/1965 e, per l’Australia, la legge n. 233 del 27/09/2002).”

Il documento in questione, quindi, è essenzialmente finalizzato all’accertamento della capacità matrimoniale dell’individuo e, come tale, può prescindere anche da informazioni non necessarie al fine di cui sopra.

Pertanto, sempre con riferimento alle indicazioni contenute nel massimario, si evidenzia come lo stesso preveda che “Il nulla osta di cui all’art. 116 codice civile deve contenere i dati anagrafici dello straniero, mentre non è strettamente necessaria l’indicazione delle generalità dell’altro nubendo, in quanto non richiesta esplicitamente dalla norma.”

Come si può notare, il ministero prende esclusivamente in considerazione i dati che consentono l’identificazione del soggetto.

Nessun riferimento viene effettuato per quanto riguarda la residenza.

Premesso quanto sopra, in presenza degli elementi previsti, non si ritiene essenziale, ai fini dell’espletamento delle pubblicazioni,  l’eventuale mancanza o indicazione errata della residenza.

23 giugno 2022              Alessandro Corucci

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2191, sintomo n. 2219

 

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