Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiAbbiamo ricevuto due dichiarazioni di residenza trasmesse tramite pec dall'Associazione che aiuta i cittadini Argentini ad acquistare la cittadinanza jure sanguinis. La prima richiesta è sprovvista di dichiarazione di presenza, invece la seconda è corredata della richiesta trasmessa a mezzo pec, sempre dall'Associazione, alla Questura di competenza.
Pertanto si chiede se è corretto, al fine di dare riscontro scritto alla pec ricevuta, l'iscrizione anagrafica dei due cittadini argentini senza il permesso di soggiorno e soprattutto senza aver visionato a prima vista la documentazione dalla quale si possa desumere la cittadinanza italiana.
Per l’iscrizione anagrafica dei discendenti da avo italiano che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” in applicazione delle circolari n. 32/2007 e 52/2007 la ricevuta della dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica.
La competenza dell’ufficiale di stato civile italiano si radica se e solo se chi rivendica il possesso della cittadinanza italiana è residente in Italia, condizione che deve essere accertata con accuratezza, nei modi e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento anagrafico.
In particolare, ai fini dell’iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l’Accordo Schengen e che intendono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, è sufficiente – ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno – l’esibizione del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall’autorità di frontiera.
Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive
Il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dall’ingresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto. Il discendente da avo italiano, scaduti i primi 90 giorni di presenza in Italia avrà l’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno.
Nel caso della richiesta n. 1 essendo presente il timbro Schengen sul passaporto, non è necessaria la dichiarazione di presenza, come sopra precisato.
La mancata esibizione della prova documentale della discendenza da avo italiano impedisce agli interessati di beneficiare del “trattamento agevolato” previsto dalle circolari n. 32 e n. 52/2007, che fanno riferimento ai criteri di regolarità del soggiorno per i soggiorni di breve durata. In tal caso, ai fini della iscrizione anagrafica dovrà esibire un titolo di soggiorno valido.
22 giugno 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2189, sintomo n. 2217
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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