Servizio di Trasporto Pubblico Locale utilizzato principalmente dai bambini che frequentano la scuola materna, elementare e mediea

Risposta dell'Avv. Elena Conte

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Il nostro comune gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale che serve principalmente le corse dei bambini che frequentano la scuola materna, elementare e medie. Visto che il nostro servizio non è scuolabus ma TPL si chiede se ci sono gli stessi obblighi relativi agli accompagnatori o se è possibile farne a meno almeno per i viaggi relativi alle scuole elementari e medie.

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Risposta

Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del Decreto ministeriale 31 gennaio 1997, i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell’obbligo, anche dai bambini della scuola materna a condizione che, in tal caso, sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

Inoltre, essendo in quest’ultimo caso previsto l’obbligo della presenza di almeno un accompagnatore, lo stesso deve trovare posto, quando si tratta di scuolabus e mini-scuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto. Non sono indicate altre prescrizioni, né la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 11/3/1997 n. 23 prot.1028 CA/58/B fornisce indicazioni in merito. Quindi, il trasporto dei bambini della scuola materna, imponendo l’obbligo della presenza di un accompagnatore, determina la necessità che nello scuolabus o nel mini-scuolabus sia allestito apposito sedile per l’accompagnatore medesimo, che dovrà rispondere alle prescrizioni tecniche di cui alla citata Tabella CUNA NC 581-20.

Tanto premesso, il Comune potrà discrezionalmente scegliere la modalità di servizio ritenuta più idonea per le sue finalità pubbliche (TPL o trasporto scolastico), in ragione della diversità di utenza, di percorsi, di prezzi e di orari che li caratterizzano.

In particolare, il servizio di trasporto scolastico è svolto secondo orari, percorsi e punti di raccolta stabiliti dal Comune e gli alunni frequentanti la scuola possono richiedere il servizio di trasporto comunale qualora abitino in zone generalmente non servite dai mezzi pubblici di linea.

Diversamente, per il servizio TPL le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico locale e l’utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite.

Nonostante la diversità di tipologia di servizio sopra accennate, si ritiene comunque applicabile il citto decreto ministeriale che si riferisce ai veicoli adibiti al trasporto scolastico. A tal proposito, si aggiunga che, in un servizio TPL vero e proprio, i bambini dovrebbero essere accompagnati dai genitori, così come accadrebbe per qualsiasi linea TPL. Se, invece, si tratta di un servizio di scuolabus esercitato dal gestore del TPL, allora occorrerebbe la previsione di un accompagnatore.

Inoltre, si ritiene utile aggiungere due ulteriori considerazioni, a latere:

“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro “autoresponsabilizzazione”, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata   dai   genitori   esercenti   la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento   dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.

Tanto chiarito, occorre aggiungere che, secondo la Corte di Cassazione civile (cfr. sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010), sebbene antecedente alla sopracitata innovazione legislativa, anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l’ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei trasportati. I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.

Pertanto, l’ente, valutata prudentemente la situazione e compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, al fine di prevenire ogni possibile responsabilità e contenzioso dovrebbe consentire il servizio prevedendo forme di accompagnamento dei bambini, sebbene della sola scuola materna.

22 giugno 2022             Elena Conte

 

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Scritto il 27/06/2022 , da Conte Elena

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