Posta destinata a coloro che sono registrati in "via della casa comunale"

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
25 Giugno 2022

Come mi devo comportare con la posta che arriva in comune per coloro che sono registrati in "via della casa comunale" ossia i cosi detti senza fissa dimora? Non devo accettarla? Se l'accetto come devo fare per consegnare la documentazione agli interessati?

Risposta

L’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recita “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”

Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recita “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.

Inoltre l’articolo 3, comma 39, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha aggiunto un quarto comma all’articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l’istituzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema Ina-Saia”.

In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le quali viene introdotto l’obbligo di fornire all’ufficiale d'anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”.

Prima del luglio 2009, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata del richiedente che fosse privo di una dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta quindi scegliere un comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari ed interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica.

Il “domicilio” non dovrà essere confuso con la “residenza”; di conseguenza gli accertamenti che l’ufficiale d’anagrafe dovrà disporre non possono riguardare il possesso della dimora abituale; caso mai, potrà rendersi necessario accertare l’effettiva mancanza di una dimora abituale, in quanto, come è noto, tutti coloro che hanno una dimora abituale sono obbligati ad essere iscritti nel luogo in ci si ha la dimora abituale, se necessario anche con provvedimento d’ufficio.

Ciò che può e deve essere accertato per la persona senza fissa dimora è il “domicilio” e cioè la sussistenza nel Comune del “centro principale dei propri affari e interessi”, secondo la definizione data dall’articolo 43 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che "Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari" (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775).
Ai fini della dichiarazione anagrafica l’interessato è assolutamente consigliabile integrare il modello ministeriale, inserendo, dopo la parte relativa alla richiesta di mutazione anagrafica, le seguenti dichiarazioni:

«- di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di persona senza fissa dimora per i seguenti motivi: "…………………………………………………"

- di avere il domicilio in Codesto comune e di fornire all’ufficio di anagrafe i seguenti elementi e informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne l’effettiva sussistenza: ”………………………”

La dichiarazione potrà essere:

  • presenta personalmente all’Ufficio Anagrafe debitamente firmate e corredate dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario;
  • trasmessa per posta, al medesimo indirizzo per raccomandata A.R., debitamente firmate e corredate dalla fotocopia del documento d’identità del firmatario;
  • trasmessa in via telematica, come previsto dall’articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
  • che sia sottoscritta con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o PEC;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE), della carta nazionale dei servizi (CNSD), dal Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID) o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua l’osservazione;
  • che sia trasmessa attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata del richiedente;
  • che la copia della comunicazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del sottoscrittore sia acquisita mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

L'attivazione di una casella postale, di una mail o di una PEC è una scelta dell'interessato che potrebbe facilitare il ricevimento delle comunicazioni allo stesso indirizzate ma non può essere considerato come un prerequisito necessario per suffragare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione di una persona senza fissa dimora.

Pertanto le comunicazioni che dovrà inviare l’ufficiale d’anagrafe dovranno essere inviate in primis ai recapiti indicati nel modello ministeriale oppure, per coloro che hanno fornito elementi atti ad accertare il domicilio (es. servizi sociali, Caritas, ecc.), potranno essere inviate a tale indirizzo.

Per le notifiche si provvederà al deposito dell’atto nella casa comunale come previsto dall’articolo 143 del codice di procedura civile.

21 giugno 2022             Andrea Dallatomasina

 

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