Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
24 Giugno 2022

In riferimento alla documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea (Allegato B), si chiede se è corretto richiedere al Cittadino Olandese che lavora e continuerà a lavorare nei Paesi Bassi, la documentazione comprovante la qualità di lavoratore autonomo o dipendente nel suo Stato di Appartenenza e copia dell'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale. Inoltre la richiesta degli stessi documenti riferiti al coniuge, corredati di certificato di matrimonio.

Risposta

Il cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi per richiedere la residenza in Italia NON potrà essere considerato lavoratore nello stato (lettera a comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) ma dovrà possedere adeguate risorse economiche e un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (articolo 7 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30).

Per quanto riguarda le risorse economiche nella “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri” del 2 Febbraio 2009 viene stabilito che la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo.

I cittadini dell'Unione hanno risorse sufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimo (Euro 468,11 mensili per l’anno 2022). Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima. 

L'articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener conto della situazione personale di ogni cittadino interessato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi (Causa C-408/03, Commissione Europea contro Belgio, paragrafo 40 e seguenti).

Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.

Per valutare se un individuo, le cui risorse non possono più essere considerate sufficienti e che ha ricevuto il sussidio sociale minimo, è o è diventato un onere eccessivo per lo Stato membro ospitante, le autorità nazionali effettuano un test di proporzionalità. A tal fine, gli Stati membri possono elaborare un indicatore basato su un sistema a punti. Il considerandum 16 della direttiva 2004/38 fornisce tre serie di criteri: durata, situazione personale e importo.

Visto che da nessuna parte (Direttiva, Guide, Decreto Legislativo e Circolari del Ministero dell’Interno) non venga definito chi siano “i terzi”, ritengo che possano essere chiunque. Quindi non importa che la dichiarazione venga resa da un familiare, convivente, fidanzato, amico, ecc.

Per quanto riguarda il possesso di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale è da valutare l’iscrizione volontaria al SSN (occorre rivolgersi alla locale ASL per maggiori informazioni su come procedere ed eventuali costi ricordando che le coperture sono valide dalla data del versamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso).

Fortuna vuole che, a differenza dei cittadini extracomunitari, i cittadini dell'Unione europea abbiano il diritto di presentare domanda di iscrizione anagrafica esibendo semplicemente un passaporto o un documento equipollente, compresa una carta di identità valida per l'espatrio.

Con questo solo requisito, l'ufficiale d'anagrafe ha l'obbligo di iscrivere il cittadino comunitario entro i classici due giorni dalla data di presentazione della domanda!

Successivamente, nella fase istruttoria e cioè entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il cittadino comunitario che, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, non abbia provveduto a presentare la documentazione necessaria per dimostrare di avere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, potrà e dovrà provvedervi, al fine di poter ottenere la "conferma" e la "convalida" della sua iscrizione già avvenuta.

Naturalmente, se il cittadino comunitario, dopo essere stato iscritto, non riuscisse ad ottenere l'iscrizione al SSN, nonché a dimostrare di avere le risorse necessarie che, tuttavia, possono anche essere possedute da altri (ad esempio il fratello) e possono anche essere inferiori al limite annuale corrispondente all'assegno sociale, la loro iscrizione dovrà essere annullata.

Qualora non ottenga l’iscrizione volontaria al SSN non rimane altro che la polizza assicurativa.

In materia di copertura dei rischi sanitari per il cittadino comunitario non lavoratore, non esistono indicazioni chiarissime e semplici; un punto di riferimento, in verità, è costituito da una corposa circolare del Ministero della Salute, emanata il 3 agosto 2007 e perciò, poco dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30.

Tale circolare, al punto F. relativo a “Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata” così si esprime: “Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che (tale assicurazione privata) deve avere i seguenti requisiti: essere valida in Italia; prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7, comma l), lettere b) e c) della direttiva 2004/38); avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza; indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail). Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN”.

Si tratta di indicazioni utili, che tuttavia, vanno correlate alle indicazioni date dalla Commissione europea (Comunicazione del 2 luglio 2009 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM (2009) 313/4 – Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri); nella citata comunicazione, riguardo alla polizza sanitaria, la Commissione europea precisa che “In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità”.

Una cosa comunque è certa: non esiste alcuna tipologia assicurativa in grado di coprire “tutti” i rischi di carattere sanitario, per cui la copertura totale, ancorché più volte citata, non è pretendibile, poiché nemmeno l’iscrizione al SSN offre una garanzia completa, restando alcune patologie sprovviste di tutela sanitaria.

L’articolo 7, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che riconosce al cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, non solo quando è lavoratore o dispone di risorse economiche sufficienti e di copertura dei rischi sanitari, ma anche quando “è familiare ... che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)”.

La moglie rientra in questo caso, quindi dopo aver dimostrato il rapporto di coniuge (attraverso un certificato di matrimonio) sarà dispensata dall’onere di dimostrare il possesso di autonomi requisiti di soggiorno, qualora il suo “familiare” si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettera b); in sostanza, il possesso di autonomi requisiti in capo al cittadino dell’Unione permetterà di estendere il diritto di soggiorno al familiare che lo accompagna o che lo raggiunge in un secondo momento.

21 giugno 2022             Andrea Dallatomasina

 

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