Trattamento fiscale locazione di porzioni di immobili ad uso di ambulatori medici

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
23 Giugno 2022

Questo Ente deve stipulare contratti di locazione di porzioni di immobili ad uso di ambulatori medici. Si chiede se, nel caso specifico, debba emettersi fattura di vendita esente IVA (art. 10, punto 8 bis Dpr. n. 633/72) stante l’oggetto e la tipologia dei destinatari di tali locazioni.

Risposta

Si è del parere, pur evidenziando il caso molto particolare ed una norma che su certi aspetti si presta a diverse interpretazioni che, nel caso in esame, la fattura da parte del Comune debba essere in esenzione IVA.

Le locazioni configurano prestazioni di servizi a norma dell’art. 3, del DPR n. 633/72.

Per le operazioni di locazione immobiliare, la regola è divenuta l’esenzione dall’Iva, con applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. Sono, infatti, esenti Iva le locazioni e gli affitti (e relative proroghe, cessioni e risoluzioni) aventi per oggetto i seguenti immobili ubicati nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1, n. 8, del DPR n. 633/72):

  • terreni ed aziende agricole;
  • aree diverse da quelle destinate a parcheggio di autoveicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono l’utilizzazione edificatoria;
  • fabbricati abitativi e strumentali, salvo che nel contratto di locazione venga esercitata l’opzione per il regime di imponibilità Iva, nei limiti in cui la norma consente questo tipo di facoltà.

Tutti i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili strumentali, sono soggetti a registrazione in termine fisso (30 giorni):

  • indipendentemente dal regime Iva cui siano sottoposti;
  • sia se redatti in forma di atto pubblico, che di scrittura privata autenticata, che in forma di scrittura privata non autenticata;
  • Infine, ad eccezione dei contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata ed aventi durata inferiore a 30 giorni complessivi nell’anno.

Le locazioni di fabbricati strumentali sono :

  • fuori campo Iva”;  sono soggette ad imposta di registro proporzionale  (articolo 5 comma 1 lettera b della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86);
  • esenti da Iva o imponibili Iva, sono soggette ad imposta di registro proporzionale (comma 1-bis dell’articolo 40 del DPR n. 131/86), con l’aliquota dell’1% (art. 5 comma 1 lett. a-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86).

20 giugno 2022             Federico Gavioli

 

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