Normativa cd. Safety and Security In occasione di manifestazioni temporanee

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
21 Giugno 2022

In occasione di manifestazioni temporanee (eventi musicali, culturali, sportivi, ricreativi ecc.) la normativa cd. Safety and Security richiede la predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione.

 

Da molti organizzatori di eventi viene sostenuto che in occasioni di particolari eventi e soprattutto quelli di movimento (cortei, processioni, sfilate, parate fiere che si svolgono nei centri storici.) non sarebbe necessario redigere il piano di sicurezza ed evacuazione in quanto gli eventi in questione non hanno in molti casi uno svolgimento in aree delimitate o facilmente delimitabili rispetto all’esterno.

 

Date le premesse si chiede:

  1. Se nella normativa attuale possa rinvenirsi un obbligo di redigere il piano di sicurezza ed evacuazione per qualsiasi evento pubblico o aperto al pubblico;
  2. Se l’organizzatore dell’evento (in base alle verifiche effettuate dal proprio tecnico di fiducia) possa assumersi la responsabilità di non redigere il piano di sicurezza ed evacuazione quando vengono organizzati eventi che per le loro peculiari modalità di svolgimento (ad es. manifestazioni di movimento molto estese e non delimitabili) non permettano di redigere il piano in questione.
Risposta

Il quesito apre ad una normativa e ad una corposa raccolta di prassi, per cui si cercherà di fornire un orientamento conclusivo solo all’esito di un breve inquadramento dei temi lambiti.

Ciò detto, come è noto per safety si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone. Il termine security fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell’ordinato svolgimento dell’evento.

Ebbene, per chi intende organizzare un evento sono state emanate:

  • la direttiva del Ministro dell’Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 del 7/6/2016;
  • la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco del 19/6/2017;
  • la circolare n. 11001/110(10) del Ministero dell’Interno del 28/7/2017;
  • la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18/07/2018;
  • le disposizioni che ogni Prefettura ha diramato agli enti interessati sul territorio.

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del responsabile tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di safety da pianificare. Questo si concretizza nella predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione proporzionato all’entità dell’evento che si intende organizzare; al riguardo, si specifica che nessun evento può intendersi escluso a priori. La direttiva del Ministero del luglio 2018 dispone infatti che, senza il rispetto delle garanzie di safety e di security, le manifestazioni non potranno avere luogo.

Ai fini degli adempimenti e delle verifiche legate alla sicurezza è necessario precisare:

  • se le attività svolte comportino la classificazione di una “festa” come “locale di pubblico spettacolo”, cioè di luogo, anche all’aperto, compresi i servizi e i disimpegni, destinati allo spettacolo e trattenimento;
  • se i locali o l’area prescelti fanno capo ad attività già soggette ai controlli di prevenzione incendi ovvero se le stesse attività svolte durante una “festa” siano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  • se le attività svolte durante una “festa” siano all’aperto e non abbiano i requisiti di pubblico spettacolo.

Ovviamente, per spettacolo si intende la manifestazione del pensiero e dell’agire che si traduce in azioni visive, destinata ad un pubblico più o meno numeroso, che assiste passivamente, a pagamento o meno, ad eventi fatti da altri; diversamente, per intrattenimento si intende una riunione di più persone, per il fine comune del divertimento o della distrazione, con la partecipazione attiva degli intervenuti in qualità di protagonisti.

Ciò detto, non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle svolte in luoghi all'aperto non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Al riguardo, per le manifestazioni temporanee all’aperto, con presenza di pubblico non rilevante, si può procedere alla redazione di una “relazione di sicurezza semplificata”; invece, per le manifestazioni temporanee all’aperto e al chiuso, con presenza di pubblico rilevante, si deve procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato secondo il modello della nota “relazione tecnico illustrativa”.

In conclusione (ma sul punto occorrerebbe scrivere molto di più), il problema è che la tematica sottoposta non si riferisce soltanto ad una “normativa” vigente. La c.d. safety e security trovano una loro “disciplina”, come si è sopra accennato, in linee guida che i vari Enti possono applicare in modo flessibile, in funzione della realtà che dovranno fronteggiare.

Infatti, quando occorre applicare l’art. 80 T.U.LL.P.S. (spettacolo e trattenimento) è possibile agganciarsi all’oggettività di una norma: D.M. 19/08/96, T.U.LL.P.S. e il reg. T.U.LL.P.S.; a fronte, invece, di eventi non ricadenti nel T.U.LL.P.S. emerge l’esercizio della discrezionalità comunale.

In ogni caso, è possibile valutare l’applicazione dell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) sulle “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, così come ratificato dalla corrispondente normativa regionale. Inoltre, è sempre possibile prevedere un piano per la gestione della sicurezza, vincolandolo al rilascio della concessione di suolo pubblico, come condizione/presupposto a tal fine necessario.

16 giugno 2022             Elena Conte

 

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