Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiIl nostro ente partecipa ai Bandi per il processo di transizione digitale (iniziativa next generation EU) nn. 1.4.1, 1.2, 1.4.3 e 1.4.4. Nelle slides di un webinar tenuto da IFEL, in risposta ad una faq si afferma che i fondi per la transizione al digitale sono destinati al finanziamento della spesa corrente, che va stanziata e imputata al titolo I della spesa. All’interno dei bandi tale obbligo però non si evince, si chiede se è così oppure le risorse assegnate possono essere destinate anche a spese di investimento (per esempio acquisto di hardware utili alla realizzazione dei progetti)
Le risorse messe a disposizione nei bandi di PA digitale 2026 (App IO, PagoPA, SPID e CIE, sito internet e Cloud) prevedono esclusivamente un vincolo di destinazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli avvisi, dopodiché possono essere liberamente utilizzate.
Come giustamente segnalato, negli avvisi non è presente alcuna distinzione tra spese correnti e in conto capitale ma tra le FAQ del sito (rendicontazione) si ricorda che il legislatore è intervenuto sul punto indicando in via generale che le spese per i servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l’informatica di parte corrente.
Si ritiene, comunque, che i contributi dei bandi citati, che vanno contabilizzati tra i trasferimenti correnti, possano ugualmente finanziare spese in conto capitale se propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi e che ciò non sia contrario alle norme di contabilità pubblica. Ai sensi dell’articolo 199 del d.lgs. 267/2000, infatti, gli investimenti posso essere finanziati da avanzi di parte corrente.
15 giugno 2022 Paolo Dolci
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