Comunicazione all'ANAC delle varianti

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
20 Giugno 2022

Con riferimento alla comunicazione all'ANAC delle varianti chiedo se è obbligatorio comunicare una mera variazione temporale del termine di ultimazione dei lavori. Inoltre, acclarato che il punto 4 bis del modulo ANAC deve essere compilato con i dati dell'autorizzazione del RDP,  meno chiaro è cosa deve essere inserito al punto 4 e cosa si intende per approvazione della variante.

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Risposta

Secondo le indicazioni fornite da ANAC, l’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando:

  • l’importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto;
  • se il superamento del 10% è determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d);
  • nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria;
  • nei settori speciali;
  • negli interventi emergenziali sottoposti a deroga;
  • per le varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

Quanto ai campi di compilazione del modulo, gli stessi rispecchiano l’iter procedimentale che conduce all’approvazione della variante.

Al riguardo, premesso che l’autorizzazione (ovvero l’approvazione) di modifiche e varianti è sempre di competenza del RUP (art. 106, comma 1), la procedura consiste in una proposta motivata del Direttore dei lavori, debitamente corredata dagli elaborati progettuali pertinenti, dal computo metrico estimativo, con il noto quadro dei risparmi/eccedenze, dall’individuazione della fattispecie tra quelle di cui all’art. 106, dall’eventuale determinazione di nuovi prezzi e da uno schema di appendice contrattuale nonché, ove necessario, da uno schema di atto di sottomissione. Inoltre, se le modifiche comportano maggiori spese rispetto al quadro economico, l’eventuale adozione di nuovi prezzi non previsti dal contratto deve essere approvata dal competente organo della stazione appaltante; di norma si procede con lo stesso organo che ha approvato il progetto esecutivo. Come è facilmente constatabile, la disposizione è lacunosa.

Inoltre, quando la variante comporta modifiche del quadro economico anche senza incremento di questo, la stessa deve essere approvata dal competente organo della stazione appaltante. Se invece la variante comporta maggiori spese rispetto al quadro economico, a prescindere dai nuovi prezzi, sarà necessario l’intervento dell’organo competente all’accertamento delle relative risorse finanziarie.

Al riguardo, al fine di favorire una maggior approfondimento sul tema si rimanda alle pertinenti faq ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/varianti-art.106-d.lgs.-n.-50/2016-.

Quindi, sulla base della specifica regolamentazione che disciplina le competenze interne alla stazione appaltante andranno completati i campi nn. 4 e 4 bis: il primo, con gli estremi del provvedimento (eventuale) adottato dalla stazione appaltante/Dirigente/Organo competente, mentre il secondo con gli estremi dell’atto adottato dal RUP.

15 giugno 2022                Elena Conte

 

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