Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.L. n.50/2016

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Giugno 2022

Il dipendente, titolare di posizione organizzativa, individuato quale RUP nell'ambito di 2 procedure di gara per il servizio di refezione scolastica, entrambi di importo inferiore a 500.000 euro, ha diritto agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.L. n.50/2016, in assenza della nomina di un direttore dell'esecuzione?

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Risposta

Le Linee-guida Anac n. 3, approvate con Delibera n. 1096/2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 1007/2017, hanno precisato che negli appalti di servizi e forniture il Rup, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche il ruolo di Dec mentre l’obbligo della nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup ricorre nei seguenti casi:

1.prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;

2.interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

3.prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);

4.interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5.per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

La Corte dei conti (Sezione Veneto, Delibera n. 107/2019) ha affermato che per quegli appalti di servizi per i quali non sussiste l’obbligo di nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup non sussistono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche. Anche qualora, per esigenze organizzative, l’Amministrazione decidesse di nominare comunque un Direttore dell’esecuzione come soggetto diverso dal Rup in un appalto non riconducibile ad alcuna delle tipologie ed ipotesi sopra indicate, non sarebbe comunque possibile riconoscere gli incentivi di che trattasi.

Con la citata deliberazione 107/2019 e negli stessi termini la deliberazione n. 60/2020/PAR della Corte dei conti sez. controllo Lazio è stato ribadito che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

Pertanto, nelle ipotesi in cui il Rup coincida con il Dec in quanto non ricorrono le condizioni delle Linee-guida n. 3 e delle citate deliberazioni della Corte dei conti oppure perché il Dec non è stato espressamente nominato, non sono previsti gli incentivi, per cui in questo caso non si avrebbe una “economia” non essendo previsti a monte dell’attività gli incentivi.

14 giugno 2022             Dott. Eugenio De Carlo

 

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