Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiHo ricevuto un disconoscimento del Tribunale che andrò sicuramente ad annotare sull'atto del minore in questione, ma la mia perplessità è questa: l'atto di nascita del minore figlio legittimo è sottoscritto solo dall'allora padre. Ad annotazione di disconoscimento eseguita, al minore non si potrà dare in automatico il cognome della madre proprio perché l'atto non era sottoscritto al momento della nascita. Pertanto dovrei provvedere al riconoscimento sia della madre che del suo compagno che vuole procedere al riconoscimento poiché ha dimostrato di essere il padre biologico. Come dovrò procedere con il riconoscimento?
Devo fare un’unica annotazione come riconoscimento da parte della madre e del padre biologico o separatamente?
Dovrò trascrivere il riconoscimento unitamente o separatamente?
L’orientamento cui si fa riferimento nel quesito, relativamente alla madre che non aveva reso essa stessa la dichiarazione di nascita della figlia, per la quale è intervenuto il disconoscimento paterno deve intendersi superato alla luce delle indicazioni fornite dal Massimario per l’ufficiale di stato civile del Ministero dell’interno, di cui riporto il passaggio specifico: Paragrafo 5.4. Sentenze di disconoscimento e riconoscimento della filiazione. «La sentenza di disconoscimento della paternità, relativa a figlio nato in costanza di matrimonio non ha alcun effetto sul rapporto di filiazione materna, dovendosi considerare il figlio implicitamente riconosciuto dalla madre al momento della dichiarazione di nascita, quando questa sia stata da lei resa. Peraltro, la sentenza di disconoscimento della paternità non produce alcun effetto sul rapporto di filiazione materna neppure nella ipotesi in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa da persona, a ciò legittimata (art. 30 ord. st. civ.), diversa dalla madre dovendosi ritenere che tale rapporto resti fermo come risulta indicato nell’atto di nascita. Una volta disconosciuto dal padre, il figlio assume il cognome della madre, salva l’applicazione dell’art. 95, terzo comma, ord. st. civ. I presenti principi vanno a modificare l’orientamento precedente di cui alla circolare MIACEL n. 9 dell’11 luglio 2001.»
Pertanto, alla luce di tali indicazioni, la madre non deve rendere la dichiarazione di riconoscimento della figlia e alla medesima deve essere attribuito il cognome materno.
Successivamente alla annotazione del disconoscimento sull’atto di nascita, il padre naturale potrà riconoscere la figlia, previo consenso della madre, se la figlia ha meno di 16 anni o assenso della figlia, se costei ha compiuto 16 anni.
Rilevo che l’ufficiale di stato civile non deve affatto accertare la veridicità del riconoscimento (come sembra evincersi dal testo del quesito “… poiché dimostrato di essere il padre biologico).
Il riconoscimento va ricevuto con atto separato in parte II serie B e annotato a margine dell’atto di nascita.
Se i genitori intendono attribuire alla figlia un cognome diverso da quello materno, in applicazione dell’art. 262 u.c. cod. civ. dovranno rivolgersi all’autorità giudiziaria.
14 giugno 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2175, sintomo n. 2204
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
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