Nel caso in questione bisogna applicare in maniera coordinata l’art. 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6, ed il successivo art. 55, comma 9, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.
I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 28 stabiliscono:
“2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77 …“
Il comma 9 dell’art. 55 stabilisce:
“9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno …”.
Quindi, essendo entrambi i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time di tipo verticale in data 01.10.2019 e considerato che alla data del 30.09.2022 matureranno solo 3 anni di servizio, ad entrambi si applica la disposizione coordinata dei commi 2 e 4 dell’art. 28 e 9 dell’art. 55.
Per il dipendente che lavora 3 giorni su 5 si applica la proporzione: 5:100%=3:x = 60% (percentuale dei giorni settimanali lavorati). Per questo caso, le ferie annuali spettanti sono pari al 60% di 26, ovvero 15,6 giorni (16 arrotondati matematicamente per eccesso) e le festività soppresse sono pari al 60% di 4, ovvero 2,4 giorni (2 arrotondati matematicamente per difetto).
Per il dipendente che lavora 4 giorni su 5 si applica la proporzione: 5:100%=4:x = 80% (percentuale dei giorni settimanali lavorati). Per questo caso, le ferie annuali spettanti sono pari all’80% di 26 ovvero 20,8 giorni (21 arrotondati matematicamente per eccesso) e le festività soppresse sono pari all’80% di 4, ovvero 3,2 giorni (3 arrotondati matematicamente per difetto).
14 giugno 2022 Giuseppe Gaeta
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4508, sintomo n. 4619