MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiDevo emettere dei solleciti di pagamento per gli utenti che non hanno pagato il canone delle lampade votive anno 2021. Il nostro Regolamento (art. 6 come da allegato) prevede l’emissione di un sollecito con il 10% di maggiorazione e un recupero spese di notifica.
Quindi:
Il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad alcuni quesiti (FAQ) ha fornito anche chiarimenti in materia di solleciti di pagamento emessi dal Comune.
In un quesito riguardante la riscossione dei tributi locali è stato chiesto se, per gli importi fino a 1.000 euro, sia sufficiente l'emissione del sollecito di pagamento previsto dall'art. 1, comma 544, legge n. 228/2012 oppure se sia necessario anche la spedizione del sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, legge n. 160/2019.
Nel quesito è rilevato che il sollecito “maggiore” ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito “minore” e che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, PEC, etc.), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. Si chiede quindi conferma del fatto che, in assenza di una espressa deroga, per gli importi fino a 1.000 euro il sollecito di pagamento debba essere inviato con modalità tracciabili.
Nella risposta il Dipartimento ribadisce che la disciplina prevista dal comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019 impone l'invio del sollecito di pagamento con modalità tracciabili per importi fino a 10.000 euro: poiché gli importi fino a 10.000 euro ricomprendono anche gli importi fino a 1.000 euro; si conclude che per gli importi fino a 1.000 euro debba essere inviato con modalità tracciabili il sollecito di pagamento di cui al comma 795 dell'art. 1, legge n. 160/2019.
Relativamente alla prima domanda del gentile lettore si ritiene che la maggiorazione del sollecito comporta che la stessa si calcoli solo sulla base imponibile del canone; bisognerebbe comprendere più nel dettaglio cosa intende il gentile lettore per spese fisse. Si ritiene, presumibilmente che la maggiorazione non possa essere calcolata due volte sulle stesse spese.
La risposta n. 74/2019 dell’Agenzia delle entrate all’interpello tratta il caso di una società che ha chiesto conferma della corretta applicazione dell’articolo 15, primo comma, n. 1), del Dpr 633/1972.
Per i tecnici delle Entrate se nell’importo complessivo recuperato dal cliente moroso sono compresi gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito, tali somme, avendo natura risarcitoria, vanno escluse dal conteggio della base imponibile ai sensi dell’articolo 15, primo comma, n. 1), Dpr 633/1972.
Si ritiene, pertanto, in analogia con tale risposta che le spese di notifica siano esenti da applicazione IVA.
Relativamente alla terza domanda del gentile lettore si ha qualche perplessità nella comprensione; generalmente se gli eredi accettano l’eredità diventano a tutti gli effetti titolari dei crediti ma anche dei debiti del defunto; in questo caso, pertanto, si ritiene che la maggiorazione vada applicata laddove risulta un ritardo da parte degli eredi al pagamento del canone (che deve essere dimostrato) e tale ritardo non sia dovuto ad un problema del Comune che ha sbagliato l’invio al destinatario del canone.
14 giugno 2022 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4129, sintomo n. 4185
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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