Ritenuta d’acconto nelle fatture a regime ordinario

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
15 Giugno 2022

A chiarimento del quesito pubblicato sul sito “la posta del Sindaco” in data 14 giugno 2022 dal titolo: “Fattura ricevuta da una società di servizi senza l'applicazione dello split payment”, considerato che nella fattura la società ha usato il regime ordinario ma senza applicazione della ritenuta d’acconto, si chiede se esiste una norma che esclude l’applicazione della ritenuta d’acconto nelle fatture a regime ordinario e non forfettario.

Risposta

La ritenuta d’acconto che applicano le società rappresenta un fatto molto residuale per le imprese; in linea generale chi opera in regime di impresa non può applicare la ritenuta di acconto.

Possono fatturare con ritenuta d'acconto solo le società di persone e capitali, che operano nel campo agricolo o commerciale (caso residuale dei rappresentanti e gli agenti di commercio), i lavoratori autonomi che esercitano un'arte o professione e gli amministratori di condominio.

L'Agenzia delle entrate con risoluzione ministeriale 4 maggio 2006 n. 56/E,  ha fornito chiarimenti a riguardo affermando che sul corrispettivo dovuto per le prestazioni rese da una società di ingegneria costituita in forma di SRL (quindi una società che svolge prestazioni di servizi)  non risulta applicabile l'art. 25 , del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il quale, appunto, prevede l'applicazione da parte del committente di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo.

Ne consegue che la ritenuta d'acconto in questa specifica situazione non va calcolata considerando che la posizione giuridica della stessa fa si che il reddito prodotto sia ricondotto a quello d'impresa.

Infatti, alla luce di quanto è previsto dal c. 1, dell'art. 25, DPR  600/1973, in base al quale ´la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio d'impresa', i corrispettivi percepiti da tali soggetti non possono essere considerati compensi, bensì ricavi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Ne deriva che gli stessi, essendo componenti di reddito d'impresa, non debbono essere sottoposti ad alcun prelievo fiscale a titolo d'acconto.

15 giugno 2022             Dott. Federico Gavioli

 

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