Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino rumeno già stato qui iscritto in anagrafe, sposato con rito civile in questo comune con altra cittadina rumena, Caia, nel 2018, successivamente viene cancellato il 09/02/2021 per emigrazione in Romania a seguito di sua dichiarazione di trasferimento all'estero. Reiscritto il 10/03/2021 in altro comune per immigrazione dalla Romania con diverso cognome e stato civile ignoto, presentando passaporto emesso il 08/02/2021 e carta d'identità rumena emessa il 17/11/2020 entrambi riportanti il nuovo cognome, presenta ieri istanza di residenza in questo comune con le nuove generalità e provenienza da altro comune dichiarandosi coniugato con Caia, e sostenendo di aver cambiato il cognome e assunto quello della madre, presentando un certificato di matrimonio rumeno - che si allega (sebbene l'atto originale di matrimonio sia italiano). Ovviamente è stata creata una posizione anagrafica ex novo con i dati ANPR inseriti dall’altro comune totalmente scollegata da quella precedente al suo nome originario, dal momento che l'interessato non ha minimamente accennano ai colleghi dell’altro comune di essere stato già iscritto e sposato qui (si vedano allegati) L'intera faccenda ci lascia molto perplessi e per il momento il soggetto con nuovo cognome è stato registrato con stato civile ignoto e come convivente di Caia (che in anagrafe e stato civle risulta coniugata con il cittadino con il cognome originario); siamo dell'opinione che sia necessario chiedere all'interessato un'attestazione consolare che attesti che trattasi della stessa persona.
Si chiede se questo sia corretto o se sia necessario chiedere altri documenti e come procedere per sanare questa anomalia.
L’articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, dispone che all’atto della dichiarazione anagrafica, colui che trasferisca la propria residenza dall’estero comprovi la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.
La norma (che non riguarda solo cittadini stranieri ma, appunto, tutti coloro che trasferiscono la propria residenza dall’estero) ha probabilmente lo scopo di assicurare la certezza dell’identità del richiedente; è una norma che racchiude la regola generale alla quale tutti coloro che chiedono l’iscrizione con provenienza dall’estero debbono attenersi.
La necessità del passaporto o documento equipollente si fonda sulla esigenza di accertare la cittadinanza posseduta dall’interessato e di ricavare dal documento le generalità spettanti al cittadino straniero, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
I diritti della personalità, fra cui viene comunemente annoverato il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in altri termini, solo le autorità dello stato di appartenenza del cittadino straniero sono competenti ad attestare le esatte generalità con cui quest’ultimo deve essere identificato, anche al di fuori dello stato d’origine.
Nelle ipotesi in cui il cittadino straniero abbia subito una variazione del nome e/o del cognome, ovvero una modifica del luogo e/o della data di nascita, per effetto di una disposizione dello Stato di appartenenza o, più semplicemente perché al momento del nuovo passaporto le generalità vengono indicate in maniera diversa dal precedente documento, l’Ufficiale d’Anagrafe deve provvedere ad adeguare la registrazione anagrafica alle risultanze del nuovo passaporto ed, eventualmente, di ulteriore documentazione esibita, adottando un apposito provvedimento.
Dovrà quindi essere esibita la seguente documentazione:
Fatte le dovute premesse, ritornando al caso in esame, se effettivamente si nutrono dubbi sul fatto che trattasi della stessa persona, l’Ufficiale d’Anagrafe è legittimato a richiedere al cittadino l’esibizione di idonea certificazione consolare per collegare le due posizioni.
Su apposita istanza dell’interessato, che potrà essere presentata anche in forma verbale; essendo assimilabile ad una dichiarazione anagrafica, anche se non figura esplicitamente nell’elenco di cui all’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, si procederà con apposito provvedimento a collegare le due posizioni anagrafiche.
La modifica del cognome, per coerenza, dovrà essere riportata anche negli atti dello stato civile (matrimonio,) riadattando le formule menzionando l'articolo 24 comma 1 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, per far sì che la certificazione (di Stato Civile e di anagrafe) riporti sempre il dato esatto al momento dell'emissione (vedasi Massimario per l'Ufficiale dello stato civile § 8.3.4.).
Se l’attestazione consolare non verrà presentata si manterranno due posizioni anagrafiche distinte, quella del Sig. X emigrato all’estero il 09-02-2021 e quella del Sig. Y immigrato da altro comune pochi giorni fa.
10 giugno 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2172, sintomo n. 2201
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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