Fattura ricevuta da una società di servizi senza l'applicazione dello split payment

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
14 Giugno 2022

L’Ente ha ricevuto una fattura da una società di servizi senza l'applicazione dello split payment.

Nella fattura xml regime ordinario non c'è nemmeno la ritenuta d'acconto. E’ corretto?

Risposta

Relativamente alla ritenuta d’acconto bisognerebbe sapere esattamente le motivazioni perché non è stata inserita nel documento; può essere un errore ma anche un’ipotesi di esenzione che dal quesito non si comprende.

La disciplina della scissione dei pagamenti (cd. "split payment") si rinviene nell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Successivamente, l'art. 17-ter, primo comma, del DPR  n. 633 del 1972 ha subito modificazioni ad opera dell'art. 1,  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo che "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Con il d.m. 27 giugno 2017, in vigore dal 30 giugno 2017, è stato modificato il d.m. 23 gennaio 2015, con l'inserimento dell'articolo 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni").

Con il d.m. 13 luglio 2017 è stato nuovamente modificato l'articolo 5-bis del d.m. 23 gennaio 2015 nel senso che "1. Le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con la circolare n. 27/E, del 7 novembre 2017, è stato precisato (superando i chiarimenti forniti con precedenti circolari) che per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni va fatto riferimento esclusivo alle previsioni di cui all'art. 5-bis (rubricato "Individuazione delle pubbliche amministrazioni") del DM 23 gennaio 2015, come modificato dal DM 13 luglio 2017.

Nella citata Circolare n. 27/E del 2017 viene precisato, altresì, che "Ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it  ( iPA)".

Anche la successiva Circolare n. 9/E, del 7 maggio 2018, ha ribadito che "Per l'individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma, come, peraltro, chiarito nel comunicato del 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)".

Il documento di prassi ha evidenziato, inoltre, che "l'accreditamento all'IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall'iniziativa degli stessi soggetti. Pertanto, la P.A. acquirente, che sulla base delle norme sopra richiamate rientri nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all'applicazione delle specifiche sanzioni".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assume la veste dell’ufficialità il decreto n. 132 del 24 agosto 2020, a firma del ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministro della Pubblica Amministrazione, che modifica il Dm n. 55/2013, con le regole per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni, definendo, in particolare, il regolamento recante l’individuazione delle cause per cui i documenti ricevuti non possono essere accettati da parte delle Pa.

Il decreto   22 ottobre 2020, che come specificato nel testo entra in vigore il prossimo 6 novembre, individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche, quelli in cui non possono comunque diniegare l’accettazione e le modalità di comunicazione all’emittente (cedente o prestatore di servizio) dell’eventuale avvenuto rifiuto.

Al decreto ministeriale del 2013 è stato aggiunto l’articolo 2-bis che elenca le cause che determinano il rifiuto delle fatture elettroniche. Più precisamente i documenti non possono essere accettati da parte delle PA se:

  • la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup);
  • è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio;
  • non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic);
  • è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il nuovo articolo inserito nel regolamento, con il comma 2 specifica che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare i documenti a loro trasmessi nei casi in cui gli elementi informativi che dovrebbero determinare il rigetto possono essere corretti con la procedura della nota di variazione prevista dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72, la disciplina l’Iva.

L’avvenuto rifiuto della fattura, infine, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al regolamento. Il documento con tali caratteristiche compilato, deve indicare la causa del rifiuto riferendosi ai casi elencati al primo comma dell’articolo 2-bis, di nuovo inserimento.

Nel caso in esame, pertanto, si ritiene necessario far emettere una nota di variazione per l’errore per poi riemettere una fattura con applicazione dello split payment.

8 giugno 2022               Federico Gavioli

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