Pubblicato elenco definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori – Anno 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPresso il Comune abbiamo una convivenza di ragazzi minorenni richiedenti asilo beneficiari di un progetto di accoglienza. La coordinatrice del Centro Sprar ci ha comunicato che un ragazzo neomaggiorenne ha lasciato il centro rinunciando volontariamente all'inserimento in un progetto per neomaggiorenni mentre altri due beneficiari sono stati trasferiti presso un altro progetto territoriale del sistema di protezione per maggiorenni. Qual è la procedura corretta da seguire per la cancellazione di questi ragazzi? Nel primo caso si avvia un procedimento di cancellazione per irreperibilità se non ci arriva richiesta di cancellazione per iscrizione in altro comune? E nel secondo caso dobbiamo attendere che questi ragazzi chiedano l'iscrizione anagrafica presso l'altro comune del nuovo centro di accoglienza?
L'articolo 5-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, testualmente prevede: "La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato."
Tale norma non è suscettibile di applicazione analogica estensiva pertanto deve essere applicata solamente nei confronti dei richiedenti protezione internazionale (e non per chi ha una forma di protezione già riconosciuta) e nel rispetto rigoroso di quanto in essa previsto.
I cittadini che invece hanno già ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione possono essere cancellati solo applicando le casistiche e modalità previste dall’articolo 11 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, per tutti i cittadini extracomunitari, quindi per morte (lettera a), l’emigrazione in altro comune o all’estero (lettera b) ed infine la cancellazione per irreperibilità accertata e mancato rinnovo del permesso di soggiorno (lettera c).
Quindi per il primo caso, richiederei in primis alla coordinatrice del centro SPRAR ulteriori informazioni in merito per capire se è a conoscenza del luogo ove si è trasferito.
Se la risposta sarà negativa all’ufficiale d’anagrafe non rimane altra soluzione che attivare una pratica per eventuale cancellazione per irreperibilità accertata.
Il procedimento di cancellazione in tale caso dovrà comunque seguire le consuete fasi ed in particolare occorre dare comunicazione dall'avvio all'interessato anche se, con ogni probabilità tale comunicazione non andrà a buon fine.
Per i due minorenni, anche in questo caso la coordinatrice dovrà integrare con altre informazioni: nominativo e contatti del tutore dei due minori nonché indirizzo dell’altro progetto territoriale del sistema di protezione per maggiorenni.
Avendo l’indirizzo si dovrà attivare, con una segnalazione ex. articolo 16 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, l’ufficiale d’anagrafe di quel comune oppure si potrà invitare il tutore dei minori a rendere le dovute dichiarazioni anagrafiche, così come previsto dall’articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
9 giugno 2022 Andrea Dallatomasina
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