Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAvendo ricevuto una pratica (autorizzazione AUA e permesso a costruire) ho inoltrato la stessa agli Enti per il parere di competenza e successivamente la conferenza dei servizi. Solo ed esclusivamente un Ente ha richiesto le integrazioni nei termini di scadenza (peraltro stesso giorno di scadenza) e si è provveduto all'inoltro alla ditta.
Si chiede quanto segue:
1) gli Enti che non hanno provveduto a rimettere il proprio parere nei termini e/o richieste d'integrazioni possono farlo adesso?
2) è legittimo che gli stessi comunicano tra di loro in modo cartaceo, senza transitare nel portale SUAP?
3) qualora pervengano le integrazioni richieste, e l'l'Ente preposto rimette il proprio parere positivo, lo scrivente rimette PROVVEDIMENTO FINALE, in assenza degli altri pareri?
L’istituto della conferenza dei servizi è regolato dall’art.14 e seg. della L. 241/90 e successive modifiche, costituisce uno dei principale, se non il principale, strumento di semplificazione dell’agire amministrativo, particolarmente utile in caso di pluralità d’interessi e di competenze in gioco.
La conferenza di servizi è, infatti, uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni, mediante l’apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a distinti titoli competenti, essa, peraltro, non equivale al superamento della distribuzione delle competenze (Consiglio di Stato n. 1248/2010: la conferenza di servizi è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano).
La L.241/90 prevede, secondo una ormai consolidata distinzione dottrinale, due forme fondamentali di conferenza di servizi, la conferenza istruttoria e la conferenza decisoria, a cui si aggiunge la preliminare.
In caso di conferenza semplificata e asincrona (art. 14 bis L. 241/1990):
■ è semplice e veloce, con tempi certi. Niente più riunioni, ma solo l’invio dei documenti per via telematica;
■ si decide al massimo in 45 giorni (90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini);
■ si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso).
L'amministrazione procedente adotta, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
In caso di conferenza simultanea e sincrona (art. 14-ter L. 241/1990):
■ si svolge la riunione solo quando è strettamente necessaria:
a) nel caso di decisioni di particolare complessità;
b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni;
■ alla riunione della conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale.
La conferenza si conclude in 45 giorni (o 90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).
■ si considera acquisito l ’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.
L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Il concetto di “prevalenza” non è di facile applicazione: non è la maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”; una misura che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. È opportuno valutare attentamente ogni singola posizione al fine dell’adozione dell’atto finale.
Anche in presenza di una sola opposizione, ma che sia rilevante sotto il profilo dell’interesse pubblico tutelato, si è del parere che l’amministrazione procedente possa concludere negativamente la conferenza.
In base al novellato articolo 14-quater della legge 241/1990 la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati.
L’efficacia della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Ove l’approvazione invece segua alla valutazione delle posizioni prevalenti, l’efficacia è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all’esperimento della procedura di opposizione disciplinata dall’articolo 14-quinquies.
Nei procedimenti a istanza di parte la determinazione di conclusione negativa della conferenza provoca gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (articolo 14-bis, comma 5), producendo gli effetti del preavviso di rigetto, consentendo di conseguenza all’interessato di presentare eventuali osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La nuova disciplina riscrive il meccanismo per il superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. qualificati (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché di regioni e/o province autonome, abbreviando anche in tal caso i termini.
Tali amministrazioni, ai sensi del nuovo articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, possono proporre opposizione, solo a condizione di avere espresso “in modo inequivoco” il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, al Presidente del Consiglio e sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
In caso di regioni o province autonome è necessario che il rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
Si stabilisce, inoltre, che per le amministrazioni statali l’opposizione deve essere proposta dal Ministro. La Presidenza del Consiglio non è organo decisorio, ma di impulso alla composizione degli interessi. Infatti, entro quindici giorni dalla ricezione dell’opposizione, la Presidenza del Consiglio indice una riunione cui partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella precedente conferenza.
In base al principio di leale collaborazione, i partecipanti formulano proposte per individuare una soluzione condivisa. Se si raggiunge l’accordo, la soluzione rinvenuta sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata di conclusione della conferenza e l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza in conformità all’intesa raggiunta.
Ai sensi dell’art. 14 quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti) L.241/1990, invero, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione:
a) le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.
b) per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materio spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
Ciò premesso, in base alla tipologia di conferenza l’Ufficio dovrà attenersi alle procedure, ai termini ed alle decisioni finali sopra descritti.
8 giugno 2022 Eugenio De Carlo
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