Sanzione del rimprovero verbale e mancata audizione del dipendente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiSi deve corrispondere il compenso a componente commissione concorso a dipendente presso altro ente, come membro esperto.
Si chiede a quali ritenute deve essere assoggettato, specificando le relative aliquote ed i codici da usare per il pagamento con F24.
Se il conferimento dell’incarico è avvenuto in relazione alla qualifica posseduta dall’interessato presso l’altro ente, secondo costante prassi (circolare Ministero delle finanze n. 326/E/97, circolare Inps n. 6/2014, par. 2), tale compenso concorrerà a formare l’imponibile contributivo. Infatti, tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, viene attratto nell’alveo del reddito da lavoro dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il compenso quale componente di commissione di concorso, dovrà essere gestito tramite cedolino, assoggettando l’emolumento a contribuzione Cpdel e Fondo credito (no Inadel/TFR) e sarà soggetto alle ordinarie ritenute fiscali quale reddito di lavoro dipendente (almeno pari al primo scaglione di reddito, salvo diversa richiesta dell’interessato).
Il comune dovrà sostenere, in aggiunta, il costo della contribuzione a proprio carico (23,80 percento quale Cpdel e 8,50 percento a titolo di Irap). Il prossimo anno emetterà la CU.
I codice tributo da utilizzare sono gli stessi utilizzati per il personale dipendente (100E, P201, P909, ecc.).
Qualora l’incarico non fosse stato conferito in relazione alla qualifica posseduta dall’interessato presso l’altro ente, il reddito sarà assoggettato a ritenuta Irpef, senza assoggettamento contributivo. Tale compenso formerà comunque la base di calcolo per l’Irap in capo all’Amministrazione.
3 giugno 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4479, sintomo n. 4590
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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