Procedura riapprovazione consuntivo 2021 in seguito alla certificazione Covid

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
08 Giugno 2022

Si chiede qual è la procedura corretta per riapprovare il consuntivo 2021 in seguito alla certificazione covid. Nello specifico si chiede se è necessario che venga riapprovato in Giunta e in consiglio, quindi con tutti i tempi del deposito degli atti, oppure è sufficiente una determina del responsabile del servizio finanziario, sentito il revisore dei conti, così come previsto dall'articolo 15 bis del decreto legge 77/2021?

Poiché inoltre il consuntivo deve essere ancora ufficialmente approvato in consiglio, come ci si potrebbe comportare? E cosa si intende "sentito revisore dei conti"?                 

Risposta

La eventuale difformità tra certificazione Covid e risultanze del rendiconto 2021 non comporta la necessità di ripetere il procedimento di approvazione del rendiconto medesimo: al riguardo risulterà sufficiente una determinazione del responsabile del servizio finanziario, al quale l’articolo 37-bis del decreto “taglia prezzi” (d.l. 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge n. 51/2022),  al dichiarato fine di adeguare le risultanze del rendiconto alla certificazione Covid, ha attribuito la competenza ad adottare, in luogo del consiglio comunale e previo parere dell’organo di revisione, il provvedimento di rettifica degli allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2).

Non appare poi pertinente il richiamo all’articolo 15-bis del d.l. n. 77/2021, applicabile solamente nei riguardi del rendiconto 2020 e la cui formulazione effettivamente recava l’inciso “sentito l’organo di revisione”: la norma da osservare nei riguardi del rendiconto 2021 è ora l’articolo 37-bis del d.l. n. 21/2022 sopra richiamato che, nel reiterare il contenuto del precedente articolo 15-bis del d.l. n. 77/2021, ha sostituito l’inciso suddetto con “previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

Infine, essendo imminente la approvazione del rendiconto che espone importi non coerenti con le risultanze della certificazione Covid, si ritiene possibile per il consiglio comunale procedere alla relativa approvazione, dando però atto che alla rettifica degli importi in questione verrà provveduto a norma del sopra citato articolo 37-bis del d.l. n. 21/2022.

3 giugno 2022               Ennio Braccioni

 

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