Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiA seguito degli eventi sismici del 1997 sul territorio comunale insistono fabbricati per i quali a è stata revocata l'ordinanza di inagibilità, in quanto ricostruiti per la parte strutturale, ma di fatto inabitabili, perché mancanti delle finiture (non finanziate all'epoca con contributo pubblico ai non residenti) quali impianti elettrici e termici. Si chiede se questi fabbricati non ultimati e inutilizzati per mera volontà del possessore hanno diritto alla riduzione dell'imponibile IMU per inabitabilità.
Affinché ci sia il riconoscimento della riduzione della base imponibile al 50% occorre, ai sensi del comma 747 della legge 160/2019 che “L'inagibilita' o inabitabilita' sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.
Salvo diverse disposizioni regolamentari che il Comune potrebbe aver inserito nel proprio regolamento, la situazione descritta non sembra frutto di una inagibilità strutturata e certificata, per cui non dovrebbe rientrare nell’agevolazione prevista.
1 giugno 2022 Luigi D’Aprano
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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