Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiSi chiede se è obbligatorio compilare il riferimento normativo in caso di fattura elettronica emessa da un professionista in regime forfettario che compila il dato natura operazione N2.2 (o altri codici).
Si è del parere che la dicitura sia obbligatoria. La Legge n. 190/2014 e s.m.i. ha introdotto un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale (comprese le imprese familiari), che rispettano determinati requisiti. Si tratta del c.d. “regime forfettario“, che a partire dal 2016 è divenuto l’unico regime agevolato per i soggetti che intendono avviare una nuova attività.
Perché il documento sia in regola al fine di completare la compilazione della fattura in regime forfettario è necessario riportare la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, così come modificato dalla Legge n. 208/2015, non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario“.
Va ricordato che dal prossimo 1° luglio il Sistema di Interscambio (SdI) si popolerà anche delle fatture elettroniche e/o dei flussi esterometro in provenienza dai soggetti forfetari e minimi. Una notevole quantità di piccoli contribuenti salito a oltre 1,7 milioni di soggetti (dati MEF del 2019) a cui vanno aggiunte le associazioni in regime legge n. 398/1991.
Lo prevede il decreto PNRR 2 (art. 18 del D.L. n. 36/2022), che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR) pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2022 e che, rispetto alle bozze originarie, contiene un avvio graduale, fino al 31 dicembre 2023, per chi, nell’anno precedente, non ha superato la soglia di 25.000 euro di ricavi/compensi.
1 giugno 2022 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4114, sintomo n. 4170
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Ministero dell’Interno – Circolare 4 aprile 2025, n. 22
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