Utilizzo nel 2022 dell’avanzo vincolato risultante alla chiusura dell’esercizio 2021 derivante dalle risorse non utilizzate del “Fondone”

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
04 Giugno 2022

La legge n.51 del 20 maggio di conversione del decreto legge n 21 del 2022 all'art 37 ter consente di utilizzare per l'anno 2022 le risorse vincolate del fondone covid che risultano dal rendiconto 2021, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica. Questa possibilità è consentita anche agli enti che, pur presentando un risultato di amministrazione positivo lettera A, presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione? Se sì con quali limiti?

Risposta

Il comma 823 dell’ articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) aveva previsto che le risorse di cui al “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (limiti stabiliti per gli enti in disavanzo).

Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto “sostegni-ter” (d.l. n. 4/2022 come convertito dalla legge n. 25/2022), ha replicato anche per l’esercizio 2022 tale possibilità di utilizzo (includendovi anche le risorse derivanti da ristori specifici di spesa) purché destinata alle medesime finalità per le quali le stesse sono state assegnate; successivamente l’articolo 37-ter del decreto “taglia prezzi” (d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella legge n. 51/2022) ha poi disposto un allargamento del perimetro delle finalità verso cui gli enti possono disporre l’utilizzo dell’avanzo suddetto: la integrazione al comma 6 del ricordato articolo 13 del d.l. n. 4/2022 ha infatti previsto che le risorse di cui al medesimo articolo 13 - e cioè le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione derivanti dai ricordati fondi Covid non utilizzati - possono essere destinate, per il solo anno 2022, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Per questa ultima finalità quindi è consentito nel 2022 l’utilizzo dell’avanzo vincolato risultante alla chiusura dell’esercizio 2021 derivante dalle risorse non utilizzate del “Fondone” e dei ristori specifici di spesa, risorse che, come specificato dalla legge di bilancio 2021 più sopra ricordata, non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge  n. 145/2018; pertanto l’utilizzo di tale quota vincolata dell’avanzo è da ritenere consentito anche agli enti che presentano un risultato negativo alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

31 maggio 2022            Ennio Braccioni

 

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