Trascrizione copie informatiche di atti firmate digitalmente da un avvocato

Risposta della Dott.ssa Grazia Benini

Quesiti
di Benini Grazia
04 Giugno 2022

Un Avvocato invia l'Ordinanza del Tribunale di Roma relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis dei ricorrenti ed il certificato di passaggio in giudicato entrambi firmati digitalmente. L'avvocato inoltre attesta la conformità delle copie informatiche estratte alle copie informatiche presenti nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012. Tale modalità è idonea per la trascrizione nei Registri di Stato Civile? Oppure serve l'originale cartaceo? Anche gli atti di nascita e matrimonio sono firmati digitalmente ma non sono originali cartacei. Quali sono le norme di riferimento che prevedono la trasmissione ai fini della TRASCRIZIONE degli originali cartacei e non di copie informatiche firmate digitalmente dall'Avvocato?

Risposta

L’art. 52 del D.L. n. 90 /2014 prevede: al decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: “ 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche , anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma equivalgono all’originale.”

Da qui si desume che l’avvocato può estrarre ed attestare la conformità solamente di :

atti processuali di parte, atti processuali degli ausiliari, provvedimenti del giudice; conseguentemente non sono suscettibili di attestazione di conformità gli altri documenti presenti nel fascicolo informatico quali ad esempio gli atti di stato civile, documenti prodotti dalle parti quali prove, che dovranno quindi essere trasmessi in originale.

31 maggio 2022             Grazia Benini

 

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