Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino ha presentato richiesta per un certificato di residenza storico dichiarando - nell'indicazione dell'uso- "Per dichiarazioni IMU I° casa". Il cittadino sostiene di voler il certificato in carta libera affermando inoltre che in altro comune italiano la coniuge ne avrebbe ottenuto uno uguale senza l'applicazione della marca da bollo e che a suo parere la marca da bollo non è necessaria perché egli deve presentare la documentazione al comune. Si richiede quindi conferma sull'applicazione dell'imposta di bollo sul certificato di che trattasi. Vale il principio dell'autocertificazione anche per le certificazioni storiche? Io ritengo debba essere applicata perché non rientra nel caso di esenzione "scambi di atti e documenti tra PP.AA2 in quanto a richiederla è il privato cittadino e non una pubblica amministrazione.
La fattispecie descritta nel quesito è un concentrato di nefandezze.
Come Lei ha giustamente sottolineato, il certificato nel caso specifico è soggetto ad imposta di bollo; la causa di esenzione invocata dal cittadino, peraltro, non esiste.
Occorre, comunque, ricordare che:
1) l’esenzione ai sensi dell’art. 16 tabella allegato B d.P.R. n. 642/1972 vale solo se i documenti sono SCAMBIATI fra enti pubblici, fattispecie che si concretizza quando un ente pubblico richiede e un altro ente pubblico rilascia il documento (e il cittadino non fa il “postino”);
2) in applicazione dell’art. 15 L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
In sostanza, l’art. 15 introducendo diverse modifiche al d.P.R. n. 445/2000 mira a raggiungere due obiettivi fondamentali:
- impedire che il cittadino continui a fare il postino per conto della Pubblica Amministrazione e del gestore di servizio pubblico
- eliminare il certificato quale mezzo di trasporto dei dati fra Pubbliche Amministrazioni e fra Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici.
Pertanto, se è vero che il certificato deve essere esibito ad altro ente (il comune, nel caso specifico), il cittadino non può beneficiare dell’esenzione ex art. 16; se è vero che l’Ente ha bisogno del dato oggetto di certificazione, non può chiedere al cittadino l’esibizione del certificato ma deve acquisire D’UFFICIO i dati e le informazioni necessarie oppure accettare l’autocertificazione.
Il mancato rispetto di queste norme è violazione dei doveri d’ufficio !
3) mai e poi mai il comportamento illegittimo tenuto da un Ente (ammesso che sia vero quanto affermato dal cittadino) può essere preso a fondamento per ottenere identico trattamento da parte di un altro Ente!
4) Ultimo, ma non ultimo: se il cittadino insiste, il certificato deve essere rilasciato con l’esenzione invocata dal cittadino stesso. TUTTAVIA, l’ufficiale d’anagrafe, dopo aver avvertito il cittadino, DEVE inviare comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate unitamente a copia del certificato rilasciato in esenzione. L’Agenzia delle Entrate procederà alla irrogazione della sanzione e al recupero dell’imposta evasa.
5) Infine, il rilascio della certificazione storica è subordinato alla previa MOTIVATA richiesta; la motivata richiesta deve sottendere un interesse giuridicamente rilevante. Anche i dati storici possono essere autocertificati.
31 maggio 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2156, sintomo n. 2185
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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