Procedimento disciplinare nella PA: servono segnalazioni concrete
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Si chiede se in caso di discordanza tra la disciplina dello statuto e del regolamento del Consiglio si debba fare riferimento al regolamento del consiglio tenuto conto che la materia del funzionamento del consiglio è demandata dall'art. 38.c 2 del TUEL al regolamento del consiglio stesso nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto ( in particolare per le modalità di convocazione e presentazione delle proposte). Si tratta nel caso concreto dei tempi previsti per la messa a disposizione a favore dei consiglieri delle proposte di modifica dello statuto: per lo statuto occorrono 30 giorni e solo 5 giorni per il regolamento. Il Ministero dell' Interno si era espresso con questo parere in una questione di contrasto tra le due fonti_ v /Massima In caso di puntuale contrasto tra statuto e regolamento questo Ufficio si è espresso in altre circostanze rilevando che in base al principio di gerarchia delle fonti ed in conformità all’articolo 7 del decreto legislativo n.267/2000 che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n.2625 del 28 dicembre 2009) dovrebbe prevalere la normativa statutaria. Tuttavia, qualora lo statuto preveda regole generali dettate per la generalità degli organi collegiali mentre il regolamento contenga una specifica disciplina per il quorum del consiglio comunale, la supposta antinomia normativa potrebbe risolversi in base al principio della prevalenza della disciplina speciale, dettata dal regolamento, considerato altresì il disposto dell’art.38, comma2, del D.Lgs.n.267/2000, che demanda alla competenza della fonte regolamentare la disciplina in materia di validità delle sedute del consiglio.
Nel richiesto parere si cita l’orientamento espresso dal Min. Interno il 21 marzo 2018 che risulta condivisibile atteso che il contenuto degli statuti comunali non è libero, dovendo contenere solo i principi generali per l’organizzazione e l’attività dell’Ente e dei suoi organi, ma non può contenere disposizioni di dettaglio riservate dalla legge (fonte superiore) direttamente alla potestà regolamentare, come nella fattispecie di che trattasi, disponendo, appunto, l’art.38, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, la competenza della fonte regolamentare circa la disciplina in materia di validità delle sedute del consiglio.
27 maggio 2022 Eugenio De Carlo
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