Tar Lazio - Roma, Sezione II bis - Sentenza 16 novembre 2017, n. 11353

Servizi Comunali Accesso
di Ferrara Dario
22 Dicembre 2017

massima

Deve ritenersi illegittimo il differimento dell’accesso agli atti amministrativi disposto dalla polizia locale laddove riguardano l’esercizio delle funzioni istituzionali laddove il diniego dell’ostensione di atti inerenti un procedimento penale può riguardare esclusivamente quelli coperti da segreto istruttorio in quanto formatisi in occasione di attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.

 

ARTICOLO

 

La Municipale può negare il verbale all’interessato solo se agisce in veste di polizia giudiziaria

 

Violano regole elementari i vigili urbani: non esibiscono l’atto di un sopralluogo che al cittadino serve per tutelarsi in una causa. Non tutte le denunce di reato sono coperte dal segreto istruttorio

 

Fuori le carte entro un mese. La Municipale deve esibire il verbale che serve al cittadino per tutelarsi in una causa. E ciò senza che i vigili urbani possano cavarsela motivando il diniego sul rilievo che l’atto risulterebbe coperto dal segreto istruttorio: non tutte le denunce presentate all’autorità giudiziaria lo sono. L’amministrazione può negare il diritto di accesso all’interessato soltanto sugli atti rispetto ai quali agisce in veste di polizia giudiziaria. È quanto emerge dalla sentenza 11353/17, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.

 

Funzioni istituzionali

Accolto il ricorso dell’interessato: ha un contenzioso civile col fratello che rifiuta di abbandonare l’appartamento in cui si trova e la Municipale ha svolto interventi e verifiche nell’immobile. Non giova al corpo di polizia rinviare di un anno la decisione su l’ostensione dei verbali sul rilievo che sulla vicenda risulta aperto un procedimento penale. Troppo sbrigativi, i vigili urbani che violano «regole elementari»: quando l’amministrazione presenta la denuncia nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali l’articolo 329 Cpp non si applica. L’accesso garantito dalla legge sulla trasparenza può essere negato solo rispetto agli atti per i quali la Municipale ha compiuto indagini penali su delega del pm. Mentre nella specie l’interessato chiede documenti che gli saranno utili durante la causa per far valere i suoi diritti e che risultano anteriori all’apertura del procedimento penale. Insomma: il rifiuto è immotivato. E il Comune paga le spese di giudizio.

 

22 dicembre 2017 Dario Ferrara

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