Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
28 Maggio 2022

Con la presente si richiede Vostro parere in merito alla iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria.

La cittadina comunitaria ha presentato dichiarazione di residenza con provenienza dallo stato estero della Romania per lei e la figlia minore.

A corredo dei documenti necessari per l'iscrizione anagrafica di cittadina ha presentato la ricevuta dell’INPS di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. L’Inps attesta a margine del documento che la ricevuta della domanda di iscrizione non certifica la validità del rapporto di lavoro.

Come devo comportarmi?

1.Registro la dichiarazione di residenza e successivamente controllo presso lINPS di avvenuta registrazione?

2.devo attendere la corretta assegnazione degli identificativi INPS prima di registrare la dimora abituale e disporre un preavviso di rigetto?

 

Risposta

La normativa è molto chiara in proposito: l’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, al comma 1 lettera a) dispone che il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato.

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 8 agosto 2007, all’oggetto Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea” riporta L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro. Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale proposito, si indicano i seguenti: in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’INAIL dello stesso.”

Si ricorda che la Corte di giustizia dell'UE ha chiarito che deve considerarsi "lavoratore" ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali ed accessorie. La caratteristica del rapporto di lavoro è data, in base a tale giurisprudenza, dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione.

Quindi, vista la documentazione elencata nel quesito, si ritiene possibile l’iscrizione anagrafica della cittadina dell’Unione senza la necessità di acquisire la ricevuta di pagamento dei contributi Inps.

Per quando riguarda la minore occorre fare riferimento all’articolo 2 comma 1 lettera b3 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, definisce i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b) come familiari.

Il successivo articolo 7 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, dispone “è familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)”.

Quindi per essere considerata familiare, oltre alla documentazione relativa all’attività lavorativa della madre ed un documento d’identità, dovrà essere documentato all’ufficiale d’anagrafe il rapporto di filiazione avvenuto all’estero.

Quindi è indispensabile l’esibizione dell’estratto di nascita rilasciato su modello plurilingue di cui alla convenzione di Vienna del 1976 oppure, in base alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/1191 del 9 luglio 2016, atto di nascita con allegato modulo dinamico di traduzione che dovrà tradurre in modo fedele tutte gli elementi presenti nell'atto oppure il certificato di nascita rumeno, munito di traduzione in italiano con firma del traduttore asseverata in Tribunale oppure apposita dichiarazione consolare (la firma del Console non dovrà essere legalizzata in Prefettura in quanto la Romania aderisce alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968).

26 maggio 2022            Andrea Dallatomasina  

 

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