Spese rimozione e trasporto cadavere rinvenuto nel fiume Po

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
26 Maggio 2022

E’ stato rinvenuto un cadavere nel fiume Po e dopo aver allertato i Carabinieri del luogo è intervenuto il sostituto procuratore che ha disposto, telefonicamente, alle onoranze xxxyzz di curare la rimozione ed il successivo trasporto presso Istituto di Medicina Legale di XXXXXXX del cadavere.

L'Onoranza che ha effettuato il servizio ci ha contattati per l'invio della fattura. Perché è il comune che deve sostenere tale spesa a fronte di un servizio non richiesto dallo stesso comune ma ordinato dalla magistratura? Dalla Procura mi dicono che non hanno mai dovuto pagare alcun servizio in quanto a carico del Comune ove è avvenuto il rinvenimento. E' corretto?

Risposta

La questione si presenta complessa dal punto di vista dell’interpretazione della normativa di settore e della prassi di settore che si è stratificata.

Si premette che l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), esclude espressamente –con l’art. 69 – dalle spese di giustizia alcune tipologie:

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

   a) la sepoltura dei detenuti;

   b) la traduzione dei detenuti;

   c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;

   d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo

Alcuni Tribunali (cfr. TAR Campania n. 2844/2004, TAR Veneto n. 4338/2004) si sono comunque espressi sulle spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto necroscopico e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

Ciò detto, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 osserva come sia possibile individuare, nell’ambito del trasporto funebre, anche un’attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l’insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici i quali comprendono, per quanto riguarda il trasporto funebre, il trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall’autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inadatti e pericolosi ai fini dell’osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l’obitorio, fermo restando che in queste attività “necroscopiche” non rientra quella del successivo trasporto dall’obitorio alla sepoltura, esulando quest’ultimo dall’ambito istituzionale.

Il parere ministeriale ritiene che, alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo, solo quando il trasporto sia disposto dall’Autorità giudiziaria in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l’onere sia a carico della stessa Autorità che l’abbia richiesto.

25 maggio 2022            Elena Conte

 

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