Vincoli sulle aree edificabili e capacità edificatoria
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiUn'area edificabile è di proprietà di una società per azioni, che versa l'Imu in base ai valori indicati dall’Ente con Delibera di Giunta Comunale. Considerato che i valori stabiliti dalla giunta hanno natura di un provvedimento interno avente essenzialmente la finalità di orientare l’attività di controllo degli uffici, che saranno comunque liberi di utilizzare, ai fini di controllo altri valori motivandone il discostamento, in quanto il valore delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, e la determinazione dei valori da parte del Comune non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione (Ordinanza n. 13105/2012 della Corte di Cassazione).
Si chiede se sia corretto procedere ad accertamento delle aree fabbricabili in base al valore iscritto nel bilancio della società per le suddette aree.
Non vi è dubbio che l’IMU sulle aree edificabili debba essere calcolato sulla base del valore venale dei terreni e che i valori indicati in delibera abbiano solo una finalità orientativa.
Ciò nonostante, è ragionevole che i parametri di cui alla delibera creino un “affidamento” nel contribuente che, osservandoli, ritiene di adempiere correttamente alla propria obbligazione tributaria.
Quindi, per quanto attiene al caso di specie, sarebbe evidentemente iniquo, se non illegittimo, pretendere dal contribuente, che si è allineato alle indicazioni dello stesso Comune, una sanzione.
Si consiglia, pertanto, il Comune, in primo luogo, di verificare che effettivamente il valore venale dell’area in questione, per le sue obbiettive caratteristiche, sia superiore ai valori indicati in delibera, a prescindere da quanto iscritto in bilancio; quindi, se così dovesse essere, invitare il contribuente al pagamento della differenza, senza applicazione di sanzione. Il Comune valuterà quindi se modificare, aggiornandoli, i valori indicati nella delibera di Giunta.
23 maggio 2022 Lorella Martini
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Ordinanza 14 maggio 2024, n. 364
Risposta del Dott.ssa Lorella Martini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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