Il riferimento è allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 marzo che attua una direttiva comunitaria ((UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019). Il decreto legislativo non ha ancora completato l’iter parlamentare ed è all’attenzioni delle commissioni parlamentari competenti per il rilascio del prescritto parere ed è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'allegato A, numero 27), della L. 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).
Le norme dello schema di decreto legislativo concernono i seguenti istituti: i congedi di paternità (articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e n), e articolo 8); il congedo parentale per i lavoratori dipendenti (lettere da h) a l) dell'articolo 2, comma 1); il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata (lettera m) del medesimo comma 1); il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome (successive lettere o) e q)); il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS3 (lettera p) dello stesso comma 1); le tutele contro le discriminazioni (articolo 3, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 1, lettera b), e articolo 5, comma 1, lettera b)); alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 3, comma 1, lettera b)); il lavoro agile (articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), ed articolo 4, comma 1, lettera b)); il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (articolo 4, comma 1, lettera a)); i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale (articolo 5).
La decorrenza delle nuove misure dipenderà dalla deliberazione definiva del Consiglio dei ministri che comunque dovrà avvenire non oltre il 2 luglio 2022 e che sancirà la piena entrata in vigore del decreto e delle norme ivi contenute.
Il decreto apporta interessanti modifiche al decreto legislativo 26 marzo 200 l, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). In particolare:
- accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato T.U.- che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre - è stato introdotta una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore; si tratta di un congedo obbligatorio, la cui indennità è pari al 100 per cento della retribuzione, della durata di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore), fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi venti giorni.
- Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice. Si tratta di una misura la cui introduzione era stata già anticipata dell’art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) che ha reso strutturale una misura presente in misura ridotta, confermandone la durata a dieci giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva (UE) 2019/1158.
- Viene introdotta una specifica sanzione applicabile in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo (sanzione amministrativa) o del congedo alternativo, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza del1e disposizioni sul congedo di maternità, essendo tale congedo connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.
- Riguardo al congedo parentale, è stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo. II livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori ai sensi dell'articolo 32, comma l, lettere a) e b) del T. U., i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. Per il genitore solo, il congedo parentale complessivo viene portato a nove mesi con una indennità pari al 30 per cento.
- L'indennità spettante ai genitori per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, usufruito, in alternativa tra loro, per il figlio in condizioni di disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 34, comma 2, T.U.), è del 30 per cento.
- Viene aumentato da sei a dodici anni l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini sopra descritti.
- La modifica dell'articolo 34, comma 5, del T.U. è volta ad una parificazione, sul versante previdenziale, dei periodi di congedo parentale all'attività lavorativa: è infatti stata abrogata la disposizione che esclude la maturazione delle ferie e dei premi relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia durante la fruizione del congedo.
20 maggio 2022 Angelo M. Savazzi
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