Preliminarmente è opportuno evidenziare che, dal punto di vista ordinamentale, la durata delle ferie del personale degli enti locali con una anzianità superiore a 3 anni è disciplinata dal vigente CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 che, all’art. 28, commi 2 e 3, stabilisce testualmente:
“2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.”;
“3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.”.
Premesso ciò, indipendentemente dal numero di ore lavorative rese nella settimana (39 piuttosto che 33) che risulterebbero ininfluenti per il calcolo delle ferie, si ritiene possa ragionevolmente essere applicata la superiore disciplina al personale dipendente de quibus nel seguente modo:
- Nella settimana cosiddetta “corta” i dipendenti maturano le ferie secondo il comma 2 (28 giorni);
- Nella settimana cosiddetta “lunga”, gli stessi dipendenti, maturano le ferie secondo il comma 3 (32 giorni).
Considerato che le settimane lavorative annuali sono 52 e che le stesse risultano equamente ripartite, secondo l’articolazione adottata dall’Ente, tra “corte” e “lunghe” (50% e 50%), i dipendenti matureranno, rispettivamente, 14 giorni annui (per le settimane articolate su 5 giorni lavorativi) e 16 giorni annui (per le settimane articolate su 6 giorni lavorativi).
Pertanto si ritiene che, complessivamente, le ferie annuali maturabili dai suddetti dipendenti possano essere pari a 30 giorni (14 + 16), oltre, ovviamente, ai 4 giorni di riposo previsti dall’art. 28, comma 6, del citato CCNL.
11 maggio 2022 Giuseppe Gaeta
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