Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiIl Comune deve procedere al pagamento dell'indennità di occupazione ed esproprio a persona fisica di aree che al momento dell'occupazione avevano destinazione urbanistica "C". Su tale destinazione è stato determinato il valore dell'area e conseguentemente le indennità di occupazione ed esproprio. Successivamente, su indicazione della protezione civile tali aree, con variante al Piano Regolatore Comunale, hanno assunto destinazione urbanistica "F".
Con la presente si richiede se debba essere applicata la ritenuta di acconto del 20% in quanto le aree al momento dell'occupazione avevano la destinazione "C" (come da noi ritenuto in quanto le indennità sono determinate con la destinazione C) o se debba essere liquidata ai proprietari l'indennità intera in quanto allo stato attuale la destinazione d'uso dell'area risulta "F".
In relazione alla fattispecie prospettata, visto che l’art. 11, co. 5-9, L. 413/1991 dispone:
• la tassazione / imponibilità delle plusvalenze conseguenti alla percezione (da parte di soggetti che non
esercitano imprese commerciali) di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni
volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di
acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a
terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo
A, B, C, D, DM 02.04.1968 definite dagli strumenti urbanistici;
• che gli eroganti, all'atto della corresponsione delle suddette somme, comprese le somme per
occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi,
devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento;
si ritiene che si debba applicare la ritenuta del 20% in quanto le somme dovute (indennità d’occupazione ed
esproprio) sono riferibili alla situazione delle suddette aree quando erano all’interno della zona “C”.
11 maggio 2022 Fabio Bertuccioli
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INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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