Tar Lazio - Roma, Sezione III - Sentenza 05 febbraio 2017, n. 12010

Servizi Comunali Procedimenti amministrativi
di Ferrara Dario
21 Dicembre 2017

massima 

Deve essere annullato il provvedimento del Comune che nega l’autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei richiesta dall’impresa per operare ventiquattro ore al giorno laddove l’amministrazione ha la facoltà di derogare alle fasce orarie previste dalla legislazione regionale e non motiva la sua scelta.

                                                         ARTICOLO

Il Comune non può bloccare il cantiere rumoroso “h24” senza spiegare perché

Si riaprono i giochi sul microtunnel del gasdotto Tap in Puglia: non basta la raccomandazione Arpa, l’amministrazione può derogare alle fasce orarie entro cui è consentita la lavorazione temporanea

 

Il cantiere è rumoroso ma temporaneo e fuori dal centro abitato. E l’impresa chiede di poter lavorare ventiquattro ore al giorno per chiudere quanto prima. Ma il Comune dice no. Il diniego dell’autorizzazione, tuttavia, risulta illegittimo: l’amministrazione ha infatti la facoltà di derogare alle fasce orarie e deve spiegare il suo niet. È quanto emerge dalla sentenza 12010/17, pubblicata il 5 dicembre dalla terza sezione del Tar Lazio.

Interesse nazionale

Sbaglia il Comune pugliese a bocciare la domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. Lo decide il giudice di Roma perché l’opera controversa è il microtunnel del Tap, il Transadriatic pipeline, gasdotto di interesse nazionale da realizzare in Salento, che ricade nel disposto dell’articolo 135, comma primo, lettera f) del Cpa, inerente «la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 mw nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto».

Facoltà ignorata

Non conta che lo stop dell’ente locale sarebbe stato dettato da una raccomandazione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale oltre dell’istituto superiore. È vero, la legge regionale parla chiaro: determinate lavorazioni possono essere svolte soltanto negli intervalli orari 7-12 e 15-19. Ma il Comune sottopone implicitamente la normativa a «un’interpretazione abrogatrice» laddove non motiva il mancato esercizio della facoltà di deroga che pure gli è riconosciuta. Così facendo blocca una specifica fase progettuale dell’opera. L’ente paga le spese di giudizio.

21 dicembre 2017 Dario Ferrara 

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