Tar Lazio - Roma, Sezione II bis - Sentenza 05 luglio 2017, n. 7862

Servizi Comunali Cause e liti
di Ferrara Dario
21 Dicembre 2017

massima 

Deve essere annullato l’accertamento di conformità del Comune rilasciato per i lavori di installazione della canna fumaria condominiale laddove lo sbocco dei fumi della caldaia si trova a soli due metri e mezzo dal livello stradale rispetto a palazzine di quattro piani oltre attico e superattico dovendosi evitare immissioni nocive e disturbo a terzi.

 

 

                                                                     ARTICOLO

No alla canna fumaria condominiale troppo bassa perché il fumo può entrare in casa dei vicini

Annullato il provvedimento del Comune che dichiara conforme il condotto senza verificare la quota a cui fuoriescono i prodotti della combustione in base alle norme Ue e al regolamento d’igiene

Il Comune non può autorizzare la canna fumaria del condominio posta troppo in basso perché c’è il rischio che i fumi entrino negli appartamenti vicini. Quando l’edificio “incriminato” ha un numero di piano inferiori rispetto ai fabbricati contigui, i fumaioli devono essere prolungati a un’altezza sufficiente in modo da non creare incomodo ai confinanti. È lo stesso regolamento d’igiene a disporlo e l’amministrazione non può ignorarlo: tanto più che dal 31 agosto 2013 sono entrate in vigore nuove e più stringenti norme in materia di prestazioni energetiche degli edifici per adeguare l’ordinamento italiano agli standard Ue. È quanto emerge dalla sentenza 7862/17, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.

 

Immissioni a rischio

Accolto il ricorso dei residenti che soltanto grazie all’accesso agli atti in Comune hanno scoperto che l’amministrazione ha dato il visto di conformità ai lavori d’installazione della conduttura. Il fatto è che i fumi della caldaia condominiale fuoriesce in strada a soli due metri e mezzo rispetto a palazzine di quattro piani oltre attico e superattico. Il tutto dopo che l’articolo 17 bis del decreto legge 63/2013 ha modificato l’articolo 5 del dpr 412/93 prescrivendo che tutti i nuovi impianti termici «devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente». E la ratio dello stesso regolamento comunale di igiene è evitare immissioni nocive o che danno disturbo a terzi. Il Comune paga le spese di giudizio.

                                                    21 dicembre Dario Ferrara 

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