La regione Calabria non può vietare alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiPolizia mortuaria (Regione Marche).
Il medico autorizza il trasporto della salma a bara aperta presso Obitorio sito in ALTRO COMUNE quando ancora l’Ente non è ancora venuto a conoscenza del decesso; successivamente il cadavere verrà tumulato in TERZO ALTRO COMUNE.
Dobbiamo comunicare l'autorizzazione al trasporto al TERZO Comune ed anche ad ALTRO COMUNE sede di Obitorio?
Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.
Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede, su istanza di parte, attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente, ad imposta di bollo.
Dal punto di vista esemplificativo, costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
Inoltre, qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire comunque con le medesime modalità indicate per le salme.
Poi, il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle sue funzioni.
Nel caso di specie, fermo restando la criticità dello spostamento di un “cadavere” in tre comuni differenti (che potrebbe far propendere al Comune sede di obitorio il rilascio di un proprio autonomo e ulteriore nulla osta al trasporto) si è dell’avviso che il Comune del quesito debba comunicare, prudenzialmente e per rendere conoscibile i fatti a tutti gli enti coinvolti, il nulla osta al trasporto sia al Comune sede dell’obitorio che al “comune terzo”.
Si rimanda, infine, alla consultazione della modulistica allegata.
2 maggio 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2117, sintomo n. 2147
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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