Trasporto salma a bara aperta

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
03 Maggio 2022

Polizia mortuaria (Regione Marche).

Il medico autorizza il trasporto della salma a bara aperta presso Obitorio sito in ALTRO COMUNE quando ancora l’Ente non è ancora venuto a conoscenza del decesso; successivamente il cadavere verrà tumulato in TERZO ALTRO COMUNE.

Dobbiamo comunicare l'autorizzazione al trasporto al TERZO Comune ed anche ad ALTRO COMUNE sede di Obitorio?

Risposta

Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell’autorità amministrativa del comune da cui muoverà il trasporto stesso.

Per il rilascio della relativa autorizzazione si procede, su istanza di parte, attraverso la presentazione di una richiesta di autorizzazione al trasporto soggetta, ovviamente, ad imposta di bollo.

Dal punto di vista esemplificativo, costituisce trasporto di cadavere  il  suo  trasferimento  dal luogo del  decesso  o  del  rinvenimento  all'obitorio,  alla  camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per  il  commiato,  al luogo prescelto per le onoranze  compresa  l'abitazione  privata,  al cimitero o al crematorio  o  dall'uno  all'altro  di  questi  luoghi.

Inoltre, qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte ma prima del termine del periodo di osservazione,  il trasporto deve avvenire comunque con le medesime  modalità  indicate  per  le salme.

Poi, il trasporto di cadavere è autorizzato,  ove  possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune.  Il Comune deve acquisire il nulla osta al  trasporto  rilasciato  dal medico necroscopo nello svolgimento delle sue funzioni.

Nel caso di specie, fermo restando la criticità dello spostamento di un “cadavere” in tre comuni differenti (che potrebbe far propendere al Comune sede di obitorio il rilascio di un proprio autonomo e ulteriore nulla osta al trasporto) si è dell’avviso che il Comune del quesito debba comunicare, prudenzialmente e per rendere conoscibile i fatti a tutti gli enti coinvolti, il nulla osta al trasporto sia al Comune sede dell’obitorio che al “comune terzo”.

Si rimanda, infine, alla consultazione della modulistica allegata.

2 maggio 2022              Elena Conte

 

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