Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl comandante dei VV.UU. è assente per malattia da 8 mesi tra ricoveri ospedalieri e post ricovero. Chiedo se l'indennità di vigilanza, considerata trattamento accessorio, deve essere sospesa dal calcolo mensile del cedolino.
Sul punto soccorrono due orientamenti applicativi ARAN; il primo reca il n. RAL524, sebbene datato, qui riportato integralmente:
“In caso di assenza per malattia, devono essere riconosciute le indennità spettanti al personale dell’area di vigilanza ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995, pari rispettivamente ad € 810,84 e ad € 480,30?
Il CCNL del 6.7.1995, all'art. 21, comma 7, lett. e), ha previsto che per i primi nove mesi di assenza per malattia il dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, comunque denominate. E' noto che, con l'entrata in vigore della legge n.335/1995 tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono divenuti pensionabili.
La portata della clausola contrattuale va dunque letta in una nuova chiave.
Pertanto, le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrano essere solo quelle che non hanno carattere di fissità e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione e alla presenza in servizio (ad es. per lavoro straordinario; turnazioni; produttività collettiva ed individuale, etc.).
È indubbio, invece, che le indennità in questione abbiano il richiesto carattere di fissità (essendo stabilite in un valore annuale pagate per 12 mensilità).
A tal fine, richiamiamo l'attenzione sulla circostanza che espressamente l'art. 49 del CCNL del 14.09.2000 include tali voci retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro”.
Il secondo orientamento applicativo, da prendere a riferimento in quanto ultimo intervenuto in ordine cronologico, è il RAL_1323, qui riportato.
“Le indennità del personale dell’Area della vigilanza, di cui all’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004, sono assoggettabili a decurtazione per le assenze per malattia fino a 10 giorni, ai sensi dell’art.71 della legge n.133/2008?
Sulle corrette modalità applicative della nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia del personale contenute nell’art.71 della Legge 6 agosto 2008 n.133, in particolare sulle voci retributive assoggettabili a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni, sono già state fornite con l’orientamento applicativo RAL527 indicazioni sulle diverse voci retributive che, sulla base della loro natura e caratteristiche come definite dal CCNL, debbono considerarsi rispettivamente costituenti trattamento fondamentale ed accessorio del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
Nell’ambito del trattamento accessorio sono espressamente elencate anche le indennità del personale dell’area della vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le integrazioni introdotte dall’art.16 del CCNL del 22.1.2004. Il Ministero dell’Economia con parere del 24.11.2008, rispondendo ad una precisa sollecitazione in tal senso del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fatto proprie le indicazioni del citato orientamento applicativo RAL527, ritenendo che le voci retributive da questo definite come trattamento accessorio siano quelle assoggettabili a decurtazione in caso di assenza per malattia fino a 10 giorni.
Tuttavia, trattandosi della definizione della portata applicativa di specifiche disposizioni di legge, ulteriori e maggiori indicazioni in materia potranno essere fornite direttamente dal citato Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competenti per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico”.
Quindi, tale ultimo orientamento ha affermato che, nell’ambito del trattamento accessorio da non corrispondere in caso di malattia, come previsto dall’art. 71 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. 133/2008, sono da ritenersi comprese anche le indennità spettanti al personale dell’area della vigilanza, sia per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della l. 65/1986, sia a carattere generale, come stabilite contrattualmente.
22 aprile 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4345, sintomo n. 4456
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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INPS – 26 maggio 2025
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