Processi di valutazione di impatto sociale delle politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti
IFEL - Webinar/e-Learning 3 novembre 2022
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina comunitaria chiede attualmente il rilascio del diritto di soggiorno permanente.
Esibisce CUD che dimostra la sua attività lavorativa per 5 anni consecutivi dall’anno 2008 all’anno 2013.
Provvederemo a breve al rilascio.
La signora ha due figli, uno di 17 anni e mezzo e uno di 21 anni e mezzo entrambi erano in Italia con la madre nel periodo su indicato.
Riteniamo che il figlio minorenne segua la condizione della madre pertanto provvederemo a rilascio soggiorno permanente.
Nutriamo dubbi sul figlio di 21 anni in quanto la madre chiede e ottiene in data odierna il titolo permanente ma il figlio e già maggiorenne. Chiediamo se il figlio attualmente maggiorenne, (che era minorenne e a carico della madre nel periodo 2008-2013) alla data attuale, possa avvalersi dei requisiti maturati dalla madre per ottenere anche lui il titolo di soggiorno permanente. Riteniamo di no.
Il figlio maggiorenne ha 21 anni, era minorenne e con la madre dal 2008 al 2013 può chiedere attestato permanete facendo valere la sua condizione di figlio a carico in quel periodo, ora che ha 21 anni e non è più "familiare"?
L'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, prevede la maturazione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino dell'Unione Europea, a seguito di 5 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.
Questi 5 anni non devono per forza essere gli ultimi 5, ma devono essere consecutivi.
Detto ciò la madre ha acquistato tale diritto per l’attività lavorativa prestata per 5 anni consecutivi dal 2008 al 2013.
Occorre ricordarsi che prima delle indicazioni dettate dalla Corte di Giustizia Europea l’orientamento del Ministero dell’Interno, che tutti noi abbiamo condiviso ed applicato fino a poco fa, era che “il figlio minore di genitore che ha maturato il diritto di soggiorno ha diritto all’attestazione di soggiorno permanente. L’estensione in tal senso del diritto acquisito dal genitore discende dal principio generale in base al quale il figlio minore segue la condizione giuridica dei genitori”.
Oggi, anche dopo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, anche se trattasi di una indicazione “nazionale”, si ritiene tuttavia in applicazione di altre fonti di rango sovranazionale (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ad esempio) che possa trovare comunque applicazione.
Pertanto i figli, all’epoca entrambi minorenni, hanno maturato anch’essi tale diritto nel periodo dal 2008 al 2013.
La madre dovrà quindi richiedere per sé stessa e per il figlio minorenne l’attestato, mentre il figlio maggiorenne dovrà rendere per sé tale dichiarazione.
26 aprile 2022 Andrea Dallatomasina
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