La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiL’Ente deve pagare un musicista (non titolare di Partita IVA) per una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il musicista ha presentato una ricevuta fiscale con la sola ritenuta d'acconto del 20%. Si chiede:
a) se sia corretto applicare la ritenuta d'acconto del 20%;
b) se debbano essere applicate anche le addizionali comunale e regionale;
c) se il musicista deve dichiarare di non superare nell'anno 5.000,00 euro ai fini dell'obbligo contributivo INPS (ritenuta del 24%);
d) se il Comune dovrà rilasciare unicamente la Certificazione Unica.
RISPOSTA:
Sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale di rende applicabile la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto del
20%, mentre non devono essere applicate ritenute per le addizionali IRPEF (comunale e regionale).
Ai fini previdenziali è obbligatoria la dichiarazione circa il superamento o meno della soglia dei 5.000 di compensi riferiti all’anno solare in quanto, sulla eventuale eccedenza, si devono applicare le ritenute previdenziali riferibili alla gestione separata INPS; si precisa che l’aliquota previdenziale del 24% è applicabile solo in caso di soggetti pensionati o titolari di altra copertura previdenziale.
Il comune, oltre ad assolvere gli obblighi di ritenuta fiscale e, in caso previdenziale (quale sostituto d’imposta), dovrà rilasciare la Certificazione Unica e inserire le ritenute effettuate ed i relativi versamenti nel mod. 770 (dichiarazione annuale del sostituto d’imposta).
20 aprile 2022 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4337, sintomo n. 4448
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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