Secondo l’orientamento rappresentato nella pronuncia della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo, n. 280/2021 vanno considerati gli emolumenti, fondamentali e accessori, per i quali maturi, nell’anno considerato, il diritto alla percezione, non rilevando la fase del pagamento e cioè il criterio di cassa. Ai fini del calcolo del “trattamento economico complessivo annuo lordo” non devono invece essere incluse le erogazioni derivanti da altri incentivi per la progettazione che, invece, rientrano nella sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti nel corso dell’anno da utilizzare per la determinazione del valore del 50% del trattamento economico complessivo annuo.
In sostanza, poiché il diritto all’incentivo matura quando l’attività è svolta e compiuta, è da ritenersi che il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo debba essere calcolato tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa: l'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno n+1. Quindi se il trattamento economico complessivo annuo, escluse le erogazioni a titolo di incentivi tecnici, è pari a 100.000 euro, a titolo di incentivi tecnici in relazione ai diversi incarichi eseguiti non potrà essere erogato un importo superiore a 50.000 euro per il medesimo anno. L’eventuale eccedenza dell’incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell’ente e non è redistribuibile al personale destinatario dell’incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell’anno successivo a quello di esecuzione dell’incarico.
Secondo la Corte dei Conti “la necessità che non vengano considerati nell’individuazione del parametro del trattamento economico complessivo annuo lordo,…, i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per la progettazione, è data dal fatto che, altrimenti, verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente ed espressamente assegnata allo stesso. Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi compensi … maturati nell’anno di riferimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione con la lettera e con la finalità della legge che prevede espressamente un tetto retributivo individuale specifico”.
19 aprile 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4330, sintomo n. 4441