Destinazione entrate derivanti dalla corresponsione di royalties a favore dei Comuni

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Aprile 2022

Si chiede se è corretto destinare le entrate derivanti dalla corresponsione di royalties a favore dei Comuni che hanno sottoscritto convenzioni con operatori del settore energia per la copertura di entrate correnti o se esista un obbligo di destinazione di queste somme a spese per investimenti.

Risposta

Le entrate dei comuni derivanti dalla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili vengono comunemente definite “royalties”, ma più propriamente rappresentano delle misure di compensazione territoriale a carattere meramente patrimoniale, e la natura lato sensu risarcitoria delle medesime ne comporta la imputazione tra le entrate correnti al titolo 3 del bilancio.

Al fine di individuare le forme di utilizzo di tali risorse si evidenzia che, in generale, le entrate correnti ricorrenti finanziano la spesa corrente mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale

Il riferimento normativo per la classificazione delle entrate e delle spese tra correnti e non ricorrenti possiamo trovarlo nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009 n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica): tale norma distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi; lo stesso criterio distintivo viene altresì enunciato nell’allegato 7 al d. lgs. n. 118/2011 relativo alla codifica della transazione elementare, ove al n. 1, lettera g), viene distinta l’entrata “” ... ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi ... “”

Considerato poi che le convenzioni generalmente stipulate dagli enti con i soggetti realizzatori degli impianti di energie rinnovabili contemplano la corresponsione delle suddette “royalties” per un periodo predeterminato (dieci, quindici, venti anni), le entrate in argomento debbono essere considerate “entrate non ricorrenti”: conseguentemente si ritiene che - pur in assenza di una norma di legge o dei principi contabili che ne prescriva esplicitamente le finalità di utilizzo - le stesse debbano essere utilizzate per finanziare solamente spese di investimento ovvero spese correnti di natura non ricorrente.

19 aprile 2022               Ennio Braccioni

 

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