Prima di tutto, in base alle definizioni fornite nell’art. 1.1 dell’allegato alla delibera ARERA 363/2021 sono definite Attività esterne al ciclo integrato dei RU tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
- raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane.
Il successivo comma 6.4 ribadisce, come per gli anni passati, che “Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime”.
Per cui, all’interno dell’avviso di pagamento della TARI, se il Comune decide di imputare comunque tali costi ai contribuenti TARI occorre darne separata indicazione e la causale indicata nel quesito appare, sicuramente, idonea a tale finalità.
15 aprile 2022 Luigi D’Aprano
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